Cap. 7.3 – ADR 2015

Il nuovo testo porta con sè, tra le altre cose, la revisione delle disposizioni speciali di trasporto applicabili al trasporto in rinfusa (capitolo 7.3 ADR).

La nuova colonna numero 17 della tabella ‘A’ (lista delle merci pericolose), vede nuovi codici con relativi significati da conoscere.

I nuovi codici saranno del tipo:

“VC”
“AP”

I codici VC (sono tre), sono generali e prescrivono il trasporto con un determinato tipo di veicolo o contenitore.

I codici AP (sono dieci), sono invece specifici andando ad individuare i requisiti particolari per il trasporto alla rinfusa di quella determinata merce pericolosa.

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ADR 2015: Esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci pericolose.

di  ENRICO CAPPELLA

Consulente ADR/RID


Con l’introduzione del nuovo paragrafo 1.1.3.10 in ADR 2015, viene prevista una specifica nuova esenzione riguardante il trasporto di lampade contenenti merci pericolose.

Il trasporto delle lampade non è soggetto all’ADR, purchè le stesse non contengano materiali radioattivi (le lampade contenenti materiale radioattivo sono trattate nella sottosezione 2.2.7.2.2.2. (b) di ADR 2015 e non contengano mercurio in quantità superiori a quelle indicate nella disposizione speciale 366.

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ADR 2015: Esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci pericolose.

Con l’introduzione del nuovo paragrafo 1.1.3.10 in ADR 2015, viene prevista una specifica nuova esenzione riguardante il trasporto di lampade contenenti merci pericolose.

Il trasporto delle lampade non è soggetto all’ADR, purchè le stesse non contengano materiali radioattivi (le lampade contenenti materiale radioattivo sono trattate nella sottosezione 2.2.7.2.2.2. (b) di ADR 2015 e non contengano mercurio in quantità superiori a quelle indicate nella disposizione speciale 366.

L’esenzione riguarda le seguenti situazioni di trasporto:

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LEGGE COMPETITIVITÀ 2014: NOVITÀ AL TUA – Classificazione Rifiuti

Pubblicata il 20.08.2014 la Legge n. 116/2014 che converte il D.L. n. 91/2014, noto come “Decreto Competitività”, il quale va ad introdurre alcune modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/06.

Tra le novità più interessanti in materia di rifiuti viene introdotta, nell’allegato D alla parte IV del TUA, una premessa in merito alla procedura di classificazione dei rifiuti. Tale disposizione riafferma innanzitutto che la classificazione è onere del produttore, il quale deve assegnare il codice CER opportuno. Entrando un po’ più nel merito della determinazione della pericolosità dei rifiuti i successivi commi affermano che, in caso di CER “assoluti” quindi che non contemplano codici speculari, non è necessario avere la conferma analitica per definire la pericolosità del rifiuto o meno e quindi:

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