Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Affidamento del Servizio

La Corte dei Conti Sezione Lombardia con delibera del 17 gennaio 2014, n. 20, si è espressa al fine di chiarie se, in assenza della costituzione degli ambiti o bacini territoriali ottimali (ATO) debba essere comunque immediatamente in capo alle (sole) Regioni la competenza di organizzare i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’art. 200 del TUA) replicando altresì in merito alla possibilità per i Comuni, qualora venisse meno la titolarità regionale, di procedere ad un rinnovo dell’affidamento del servizio al gestore attualmente incaricato.

In tale contesto la Corte dei Conti Lombarda ricorda che, il quadro normativo impone alle Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e differenziazioni al fine di massimizzare l’efficienza del servizio di gestione, e che di norma, la dimensione degli ambiti territoriali ottimali non deve essere inferiore a quella del territorio provinciale.

La stessa Corte, ricorda altresì che all’interno della Regione Lombardia gli ATO non sono stati individuati in quanto la Regione si è avvalsa dell’opzione prevista all’art.200, c.7 D.Lgs. 152 / 2006, cosicché è rimasto a tutti gli effetti in capo al singolo Comune il ruolo di ente concedente / affidante dei servizi pubblici locali, salva comunque la

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Breve focus sul Sistema di Gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in Italia.

Ufficialmente avviatosi il 12 novembre 2007 e dopo aver raggiunto la piena operatività il 18 luglio 2008, ad oggi il sistema di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in Italia rappresenta un’eccellenza nel settore della gestione dei rifiuti.
Grazie all’esperienza personale di ben 5 anni all’interno di tale sistema, ne ho potuto constatare, apprezzare e condividere le enormi potenzialità dell’apparato e la qualità dei soggetti responsabili dell’efficacia e del funzionamento di tale sistema.
Gli attori principali che concorrono ai successi operativi sono i seguenti:

  1. Sistemi Collettivi dei produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
  2. Centro di Coordinamento RAEE
  3. Sottoscrittori dei Centri di raccolta (o dei Luoghi di Raggruppamento)
  4. Operatori logistici
  5. Impianti di trattamento

Senza entrare nei dettagli delle singole voci, per le quali si possono trovare ulteriori informazioni e dettagli al sito www.cdcraee.it , mi preme evidenziare come all’interno di ogni categoria di soggetti, mediante la presenza di

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SISTRI – pasticcio all’italiana alla partenza del nuovo scaglione

Oggi 3 Marzo 2014 parte il secondo scaglione di soggetti obbligati all’utilizzo del SISTRI ossia i produttori di rifiuti speciali pericolosi ed oggi il nuovo Ministro dell’Ambiente annuncia semplificazioni per i suddetti soggetti.

Alla prima uscita del neo-ministro Galletti:

Un approfondimento sul Sistri è fra le priorità in agenda per i prossimi giorni. Ritengo valide le due finalità del sistema: la tracciabilità dei rifiuti come contributo essenziale per la lotta alle ecomafie e la semplificazione amministrativa attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

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SISTRI – partenza definitiva per i produttori di rifiuti pericolosi (di Ing. Vito la Forgia)

Anche per i produttori di rifiuti speciali pericolosi è arrivata l’ora di armarsi di dispositivi USB, e tanta pazienza per iniziare ad utilizzare pienamente il SISTRI.
A partire dal 3 Marzo 2014, tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi rientrano tra i soggetti obbligati all’utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI così come è già avvenuto nell’Ottobre 2013 per i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi, gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi ed i nuovi produttori di rifiuti pericolosi.
Il cosiddetto decreto Mille proroghe, ha sancito dunque quanto ormai già era nell’aria da alcuni giorni, stabilendo l’obbligo di utilizzo del SISTRI per l’ultimo grande scaglione di soggetti obbligato ad utilizzare il SISTRI, e prorogando al 31 Dicembre 2014 il già noto “doppio binario” ossia l’utilizzo contestuale del sistema cartaceo di tracciamento dei rifiuti (formulari di identificazione rifiuti e registro di carico e scarico) e del sistema SISTRI.
Si ricorda infatti che da oggi non sarà più opzionale l’utilizzo del SISTRI per la gestione dei rifiuti pericolosi, e che i soggetti obbligati sono tutti coloro dovessero produrli, salvo poi ricevere ulteriori chiarimenti nel corso di questi mesi per coloro che non sono produttori abituali di rifiuti pericolosi (vedasi ad esempio attività di servizio che potrebbero ritrovarsi saltuariamente a produrli).
Così con la legge 27 Febbraio 2014 n.15, che converte in legge il DL 150/2013 (già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 Febbraio 2014) vengono confermate le

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