Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti – una figura troppo spesso sottovalutata

Il trasporto dei rifiuti speciali ed urbani, subordinato all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’ottenimento delle relative autorizzazioni nelle categorie e nelle classi obbligatorie stabilite secondo la vigente normativa, prevede tra gli altri requisiti, sui quali in questo articolo sorvoleremo, la presenza di un Responsabile Tecnico, una figura fin troppo spesso sottovalutata e quasi disdegnata ma della quale si dovrebbe e si potrebbe fare un uso migliore con una serie di ricadute economiche e gestionali, a parere dello scrivente, di un certo spessore per l’impresa.

Durante uno dei seminari tenutosi presso gli stand della fiera annuale Ecomondo che si è tenuta a Rimini nel Novembre 2012, è emersa l’intenzione da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di dare nuova linfa alla figura del “Responsabile Tecnico” dotandolo di nuove responsabilità e poteri, nonché di doveri, che dovrebbero dare finalmente il giusto lustro ad una figura che ad oggi è troppo spesso trascurata e utilizzata solo sulla carta come mero strumento per l’ottenimento delle autorizzazioni al trasporto rifiuti.

Generalmente la prassi seguita è la seguente: se il titolare di impresa non ha i requisiti per

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TARES: POSSIBILE DIFFERIMENTO AL 2014

La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha espresso all’unanimità il parere favorevole allo slittamente al 2014 dell’entrata in vigore della Tares, il neonato tributo sui rifiuti oggetto di continue discussioni e ancora non efficacemente regolamentato.

Il parere è stato inviato dalla Commissone Ambiente alla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera.
L’obiettivo del rinvio è di rivedere in modo esaustivo, prima di applicare la Tares, i criteri di applicazione del tributo sulla base del D.M. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
La Commissione Ambiente, in particolare, impone il suo pensiero nel

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DL n.35 08/04/2013: Introdotte nuove modifiche alla normativa TARES

Sabato 06 aprile 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge contenente alcune norme in materia di spending review, di Tares e di riequilibrio dei bilanci regionali. Il DL, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.82 dell’08/04/02013, prevede al suo Capo III (Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali) quanto segue:

Per il solo anno 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo Tares vengono stabilite dal singolo Comune in accordo ad apposita deliberazione. A tutela del contribuente è previsto che tale deliberazione sia pubblicata almeno 30 giorni prima della data di versamento.

Sempre per l’anno 2013, viene rinviato all’ultima rata dell’anno il pagamento della maggiorazione legata ai cosiddetti “servizi indivisibili” (illuminazione pubblica, manutenzione stradale, pubblica sicurezza etc…) della Tares. Tale maggiorazione è destinata interamente allo Stato e viene posta pari a 0,30 Euro a metro quadro, senza la possibilità che i Comuni aumentino tale importo standard (ricordiamo che i precedenti decreti in tema di Tares prevedevano il versamento di 0,30 Euro / mq standard e un conguaglio a fine anno nel caso in cui il Comune decidesse di aumentare l’importo fino  al tetto massimo di 0,40 Euro / mq).

Vengono escluse da tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiale di cui all’art.1117 del c.c. che non siano detenute o

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L’Italia firma l’Accordo Multilaterale M253 relativo al trasporto di olio combustibile pesante in cisterna.

Lo scorso 9 aprile, l’Italia ha firmato l’Accordo Multilaterale M253 relativo al trasporto di olio combustibile pesante in cisterna. Questo accordo è analogo al precedente Accordo M235 scaduto lo scorso 1 gennaio 2013, ma integrato dall’estensione al trasporto via ferrovia (RID).
L’Accordo, valido fino al 31 dicembre 2017, è stato sottoscritto anche da Belgio, Regno Unito, Irlanda e Germania.
Testo dell’Accordo Multilaterale M253 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M253.pdf

Dr. Filippo Busolo
Chimico – Esperto ADR

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