LA DISPERSIONE IN ATMOSFERA DI odori ed inquinanti – UN PROBLEMA SEMPRE PIù ATTUALE

L’impatto generato da odori ed inquinanti prodotti da diverse realtà industriali e commerciali può limitare fortemente la fruibilità dell’ambiente circostante. A tal fine l’utilizzo della modellistica, quale strumento conoscitivo e previsionale, permette di fornire una valutazione oggettiva della qualità dell’aria e di individuare le migliori soluzioni per minimizzare gli impatti, garantendo nel contempo il rispetto dei limiti di legge, ove previsti.
Laura Ranzato, Paolo Montin (Geosolution S.r.l.)

L’attenzione rivolta alle emissioni in atmosfera, in particolare a quelle odorigene, si è accentuata negli ultimi anni, grazie alla crescente sensibilità nei confronti dell’ambiente e della salute umana, ma anche a causa della frequente vicinanza di sorgenti emissive a zone urbanizzate. La semplice presenza di camini legati ad attività industriali, ancorché pienamente rispettosi dei limiti di legge, o di altre attività che producono emissioni odorigene (ad esempio impianti di trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, impianti di compostaggio, digestione anaerobica, ecc…), molto spesso può essere motivo di proteste da parte della popolazione residente nelle zone limitrofe (basti pensare che nel 2011, solo in Emilia Romagna sono pervenute ad ARPA oltre 200 segnalazioni di disagio olfattivo derivante da impianti a biogas e spandimenti in agricoltura).

Di fondamentale importanza risulta quindi fornire una valutazione oggettiva della

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SISTRI atto II°

Come nelle rappresentazioni teatrali è possibile assistere a colpi di scena che stravolgono il previsto andamento della trama, anche il SISTRI ha dato dimostrazione nel corso della sua pseudo-esistenza di essere capace di stupire gli operatori del mondo dei rifiuti con svariati colpi di scena. Certo alcuni erano previsti, altri ci hanno lasciato con il fiato sospeso, altri ancora avranno permesso addirittura a qualcuno di vincere qualche scommessa ma quel che è certo è che il SISTRI ritorna ancora una volta sulla scena e questa volta vuole restarci.

Ricordiamo a tutti che lo scopo iniziale del SISTRI era uno snellimento delle procedure ed un tracciamento in tempo reale dei traffici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a mezzo di moderni sistemi tecnologici che permettevano rapidamente ed in tempo reale di monitorare la posizione di un determinato rifiuto.

Poco dopo la sua istituzione e la distribuzione dei primi sistemi informatici sovvenne a qualcuno il dubbio che in realtà il SISTRI fosse un mezzo ipertecnologico per confrontare i dati fiscali delle aziende con quelle relative allo smaltimento dei rifiuti e verificare così altri parametri e limitare le evasioni fiscali. Alla fine ciò che è rimasto del SISTRI versione 1.0 sono state le adorabili black-box che hanno prosciugato le batterie degli automezzi, dispositivi USB mal funzionanti o infettati che hanno fatto impazzire intere reti LAN e tanta buona volontà degli operatori del settore trasformata in rabbia e frustrazione a causa delle continue modifiche al sistema, procedure assurde ed a volte in netto contrasto con

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L’assegnazione del codice CER ai rifiuti: semplice alchimia o metodo standardizzato

Con il contributo dell’ Ing. la Forgia Vito, riportiamo all’attenzione dei nostri utenti la normativa e la prassi per una corretta classificazione del rifiuto ripercorrendo brevemente i passaggi da seguire per poter assegnare il codice CER ad un rifiuto appena prodotto.

Quando un materiale viene identificato come un rifiuto, dovrà essere caratterizzato e classificato con un adeguato codice CER che lo identifichi in maniera univoca. Se questa è la regola, la pratica molto spesso si concretizza nell’applicazione del ragionamento inverso, e si parte dal presupposto che se un rifiuto è incluso nell’immenso elenco dei codici CER allora esso sia un rifiuto. Così ovviamente non è!

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Principali novità del nuovo codice IMDG 36-2012 per il trasporto delle merci pericolose via mare

Dal 1 gennaio 2013, è entrato in vigore l’emendamento 36-2012 relativo al codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods) per il trasporto di merci pericolose via mare.

Il Dott. Busolo, evidenzia quali sono le principali novità nel nuovo regolamento che, potendo già essere utilizzato, sarà obbligatorio solo dal 1 gennaio 2014.

Lasciando ai prossimi articoli maggiori approfondimenti su questo tema, ringraziamo per la cortese collaborazione e vi invitiamo a prendere visione dello stesso su; http://www.adrrifiuti.it

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