Restrizioni nelle gallerie – ADR 2013

Il paragrafo 1.9.5 ha come novità importante l’inclusione delle merci pericolose confezionate in Quantità Limitata (capitolo 3.4 ADR) tra le merci pericolose soggette alla restrizione in gallerie di Categoria E.

In particolar modo, le unità di trasporto con a bordo merci in quantità limitate in quantitativi superiori a 8 tonnellate, non possono viaggiare attraverso le gallerie di Categoria E.

Di seguito le due novità introdotte dall’ADR 2013.

1.9.5.2 Determinazione delle categorie

1.9.5.2.2 […] Categoria di galleria E: Restrizione al trasporto di tutte le merci pericolose salvo i Numeri ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373, e per tutte le merci pericolose trasportate secondo le disposizioni del Capitolo 3.4 nel caso in cui le quantità trasportate superino le 8 tonnellate di massa totale lorda per unità di trasporto.

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L’Accordo Multilaterale M255

Recentemente l’Italia ha firmato l’Accordo Multilaterale, M255, come previsto dal capitolo 1.5 dell’ADR.

L’Accordo, la cui data di scadenza è fissata per il 1 gennaio 2017, già sottoscritto dalla Francia, prevede la possibilità per le bombole in acciaio, saldate e ricaricabili, utilizzate per il trasporto del GPL (gas di petrolio liquefatto) con numero ONU 1011, 1075, 1965, 1969 e 1978, di essere esentate dall’obbligo di verifica dello stato interno (come previsto al paragrafo 6.2.1.6.1 (b) dell’ADR, e disposto al paragrafo 6.2.3.5.1 dell’ADR).

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Gas fluorurati ad effetto serra

D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012)

Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (pdf, 579 KB) recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012).

Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/attestazione e per il conseguimento della certificazione/attestazione prevista dal Regolamento stesso e dai successivi Regolamenti della Commissione n 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008 e n. 307/2008.

Sistema di certificazione delle persone e delle imprese

Il D.P.R. prevede un sistema di certificazione delle persone e delle imprese basato su Organismi di certificazione accreditati dall’Organismo nazionale italiano di accreditamento “ACCREDIA” sulla base di schemi di accreditamento (Regolamenti Tecnici) approvati dal

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ADR 2013 – prodotti chimici sotto pressione.

Con la cordiale collaborazione del Dott. Busolo Filippo, riportiamo alcuni aspetti della normativa sul trasporto di merci e rifiuti pericolosi su strada in merito ai prodotti chimici sotto pressione, novità presente nel’ ADR 2013.
Consigliamo pertanto i nostri lettori di seguire l’evolversi e lo sviluppo del sito specifico di riferimento all’indirizzo  www.adrrifiuti.it

Nell’ADR 2013 nella sezione 2.2.2, viene introdotta una nuova suddivisione dei gas, con l’introduzione dei “prodotti chimici sotto pressione”, contrassegnati dai nuovi codici di classificazione identificati con la cifra “8”: I prodotti chimici sotto pressione sono definiti nella sezione 1.2.1 come: “liquidi, paste o polveri, pressurizzati con un … ADR 2013 – prodotti chimici sotto pressione

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