Restrizioni nelle gallerie – ADR 2013

Il paragrafo 1.9.5 ha come novità importante l’inclusione delle merci pericolose confezionate in Quantità Limitata (capitolo 3.4 ADR) tra le merci pericolose soggette alla restrizione in gallerie di Categoria E.

In particolar modo, le unità di trasporto con a bordo merci in quantità limitate in quantitativi superiori a 8 tonnellate, non possono viaggiare attraverso le gallerie di Categoria E.

Di seguito le due novità introdotte dall’ADR 2013.

1.9.5.2 Determinazione delle categorie

1.9.5.2.2 […] Categoria di galleria E: Restrizione al trasporto di tutte le merci pericolose salvo i Numeri ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373, e per tutte le merci pericolose trasportate secondo le disposizioni del Capitolo 3.4 nel caso in cui le quantità trasportate superino le 8 tonnellate di massa totale lorda per unità di trasporto.

1.9.5.3 Disposizioni relative alla segnalazione stradale e alla notifica delle restrizioni, contempla la novità

1.9.5.3.6 Le restrizioni per le gallerie devono essere applicate alle unità di trasporto per le quali è richiesta la segnalazione con il pannello arancio secondo il 5.3.2 e, per le gallerie di categoria E, esse devono essere applicate anche alle unità di trasporto per le quali è richiesta una marcatura secondo il 3.4.13 o che trasportano containers per cui è richiesta una marcatura secondo il 3.4.13. Le restrizioni per le gallerie non devono essere applicate quando le merci pericolose sono trasportate secondo l’1.1.3, eccetto quando i veicoli che trasportano tali merci sono marcati secondo il 3.4.13 soggetto al 3.4.143.3 o secondo il 3.4.10 soggetto al 3.4.11 dell’ADR applicabile fino al 31 dicembre 2010 se si applicano le misure transitorie del 1.6.1.20.

Si ricorda che tali disposizioni completano quelle presenti nel capitolo 8.6 dell’ADR relative alle restrizioni al passaggio nelle gallerie delle unità di trasporto caricate come merci pericolose.

In Italia, tuttavia, queste disposizioni risultano de tutto inapplicate. Per una lettura di questa sezione si rimanda al testo ADR 2013.

Dott. Filippo Busolo
Chimico ed Esperto ADR