Acque. Differenza tra acque reflue domestiche ed industriali

Cass. Sez. III n. 4844 del 31 gennaio 2013 (ud. 14 nov. 2012)
Pres. Gentile Est. Andronio Ric. Boccia
Acque. Differenza tra acque reflue domestiche ed industriali

La definizione di acque reflue domestiche, contenuta nell’art. 74, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere (ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lettera e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. In particolare, la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, potrà configurarsi l’illecito amministrativo, ex d.lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2; mentre si avrà il reato di cui all’art. 137, comma 1, del richiamato decreto, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’art. 74, lettera h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione cli beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti alla produzione di alimenti.

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Rifiuti liquidi, Sono scarichi industriali anche quelli dei dentisti

Un importantissima sentenza della Corte di Cassazione in merito agli scarichi delle acque reflue degli studi odontoiatrici privati, richiama l’attenzione di tutti gli opertori del settore,  molti di questi studi  hanno la propria struttura in”appartamenti adibiti a studio” per i qualli non vi è un’autorizzazione  allo scarico dei reflui industriali, necessaria a quanto sembra per lo svogimento della propria attivita.

La recente sentenza del 17 gennaio 2013 della Corte di Cassazione n. 2340 sostiene di fatto la non equiparazione degli scarichi Domestici a quelli Industriali in quanto gli stessi sono provenienti da attività di prestazione di servizi rendendo impossibile l’equiparazione con le acque reflue domestiche, per una  possibile contaminazione da anestetici e farmaci, ovviamente estranei alla vita domestica. Come tale  richiede quindi una specifica autorizzazione come scarichi da attività produttive.

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La nostra mission, informazione e ricerca delle soluzioni più efficaci

PortaleRifiutiSpeciali.it offre la possibilità di comunicare ad un target specifico le proprie iniziative e diffondere la propria immagine alle aziende che  ricercano offerte in merito.

Negli ultimi mesi, complice anche la reintroduzione della scadenza del MUD per gli intermediari di rifiuti senza detenzione e autotrasportatori del settore,  notiamo con piacere un importante incremento delle visite sul nostro portale, senz’altro dovuto anche alla qualità degli articoli trattati.
Chiunque operi in questo settore ha la possibilità di collaborare con la nosta redazione aiutandoci a diffondere quanto possibile le continue variazioni del Codice Ambientale.

Questo permette ai consulenti e agli studi ambientali di farsi conoscere attraverso la realizzazione di articoli che aiutino i nostri utenti a districarsi dalle problematiche  che quotidianamente, vengono a scontrarsi con il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Aumentando la loro visibilità sulle nostre pagine e sul nostro motore di ricerca www.cercacer-rifiuti.it siamo sicuri possa portare nuovi clienti o contatti utili allo svolgimento del lavoro.

Non ulitma novità, segnaliamo che diversi siti e/o blog inerenti le tematiche da noi trattate, segnalano in maniera del tutto spontanea e gratuita il nostro  lavoro, il che significa che siamo sulla strada giusta.

E’ ovviamente nostro interesse cercare di migliorare i servizi aggiuntivi sul nostro portale, che indirizzati esclusivamente agli utenti che operano nel settore dei  rifiuti, siano essi produttori e/o operatori del

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ADR 2013 le principali novità

Entrato in vigore il 1 gennaio 2013, il nuovo ADR 2013 che porta con se importanti novita in merito alle nuove regole per il fissaggio del carico per i veicoli di  massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
Ogni veicolo che effettua il trasporto dovrà necessariamente avere una dotazione minima di cinghie omologate in base proprio alla lunghezza del piano carico.
Per l’applicazione nel nostro paese si dovrà attendere il recepimento della direttiva da parte dello stato e nella prima fase, i singoli paese avranno tempo fino  al 30 giugno 2013 per l’applicazione anche ai trasporti nazionali offrendo quindi la possibilità di osservare ancora le disposizioni contenute nell’A.D.R. 2011  nel periodo transitorio che va dal 01/01/2013 al 30/06/2013.
Assieme ad esso vengono aggiornati anche il regolamento per il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID) ed il trasporto delle merci pericolose nella  navigazione interna (ADN) entrando in vigore in maniera analoga all’ADR 201

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