Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti

Commissione europea
Regolamento 10 dicembre 2012, n. 1179
Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue

(Guue 11 dicembre 2012, n. L 337)

Esso si applica a decorrere dall’11 giugno 2013.

Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di vetro trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami di vetro ottenuti dai

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Fotovoltaico, il corretto smaltimento è d’obbligo

Dal primo luglio 2012 sono entrate in vigore le norme per la raccolta a fine vita di celle e moduli e il loro smaltimento

Il fotovoltaico è una fonte energetica strettamente associata ai concetti chiave della sostenibilità, perché capace di produrre elettricità senza emettere emissioni di CO2 né consumare risorse naturali. Ma il fotovoltaico, così come tutte le altre tecnologie elettroniche, non è studiato per durare in eterno ma per un determinato periodo (in media 25-30 anni).

Una volta  terminata la fase produttiva i pannelli devono essere smaltiti correttamente altrimenti, se abbandonati in natura, possono comportare danni per l’ambiente. Il problema, forse, attualmente non è dei più sentiti, anche perché l’esplosione del fotovoltaico è avvenuta soltanto nell’ultimo quinquennio e, dunque, la stragrande maggioranza degli impianti installati sono ancora perfettamente funzionanti.

Secondo il consorzio PV Cycle, la maggiore organizzazione per lo smaltimento dei pannelli a  livello europeo, oggi solo l’1% di tutti i moduli fotovoltaici raccolti ha raggiunto il fine vita, il restante 99% è costituito da apparecchi danneggiati. Nei prossimi 10-15 anni, invece, si avranno grandi quantitativi di moduli fotovoltaici dismessi che dovranno essere opportunamente trattati.

Il fotovoltaico ha, inoltre, una percentuale altissima percentuale di recupero dei materiali, garantendo così

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Sospensione ufficiale del contributo SISTRI 2012

Anche se con notevole ritardo, e con buona pace degli operatori che si erano già informati per altre vie, è stato pubblicato in G.U. il Decreto Ministeriale 17 Ottobre 2012 n. 210 recante la modifica al Decreto del Ministero dell’Ambiente 25 Maggio 2012 n. 141 sopprimendo ufficialmente il seguente periodo: “Per  l’anno  2012  il  pagamento  del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre”

testo in vigore dal: 20-12-2012

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 12»; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2012, n. 196, che ha apportato modifiche e integrazioni al citato decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e, in particolare, l’articolo 1, lettera c) che proroga dal 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012, il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2012, dai soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per

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Materie pericolose per l’Ambiente – un po’ di storia

E’ solo dal 01.01.2011 che TUTTE le merci pericolose devono essere valutate anche in merito alla loro pericolosità per l’ambiente. La disposizione nasce dall’edizione 2009 dell’ADR.

Fino all’edizione 2007 per le materie già classificate come pericolose per una o più delle altre classi non vi era infatti la necessità di verificare anche l’applicabilità della classe 9, M6 e M7. Era necessario valutare la pericolosità per l’ambiente delle sole merci che, ai sensi delle Direttive europee sui sostanze e preparati, risultassero Pericolose per l’Ambiente.

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