Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (GU n. 20 del 25-1-2012)
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E’ stato pubblicato nella G.U il D.Legge n. 2 del 25 gennaio 2012, il quale all’Art. 3 “Materiali di riporto”

descrive:

1. Considerata la necessita’ di favorire, nel rispetto dell’ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina  in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV  del predetto decreto legislativo.
2. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono  stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».

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Parere del Consiglio di Stato. Schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo.

Numero 04278/2011 e data 24/11/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi. Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011
NUMERO AFFARE 04805/2011
OGGETTO: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – ufficio legislativo.
Schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo, ai sensi dell’art. 184 bis, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
LA SEZIONE
Vista la relazione gab-2011-33114/ul del 10 novembre 2011, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Alessandro Botto;

Premesso

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone al Consiglio di Stato lo schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo, in attuazione dell’art. 184 bis, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Afferma il Ministero richiedente che la gestione dei materiali da scavo è attualmente disciplinata dall’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 che, in forza di quanto

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Utilizzo delle terre e rocce da scavo

La normativa attuale a riguardo delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i..
Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, …).
Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di: attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
applicare gli Artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione) e 186 (riutilizzo presso terzi siti) D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Conferimento Presso Centro Autorizzato

Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:

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