Cer utilizzabili ai fini dell’iscrizione da parte dei trasportatori di rifiuti

L’albo Gestori Ambientali, ha fornito delucidazioni in merito ai Cer riferiti ai codici 20, utilizzabili dalle aziende che intendono iscriversi o già iscritte nelle categorie 4 e 5 dell’Albo.

OGGETTO: Utilizzazione codici dell’elenco europeo dei rifiuti.

In relazione agli sviluppi normativi, alle richieste pervenute, nonché all’esigenza di aggiornamento della materia in oggetto, il Comitato nazionale nella seduta del 23 gennaio 2012 ha ritenuto di emettere le seguenti direttive.
1. Iscrizione nella categoria 1
Possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 1:
a) i codici dell’elenco europeo dei rifiuti non identificati nel cap. 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, ma comunque di provenienza urbana, come previsti al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al DM 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009; le Sezioni regionali riportano nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di dette tipologie di rifiuti, la seguente annotazione: “rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al DM 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009”;
b) il codice dell’elenco europeo dei rifiuti 18 01 03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.) per identificare le siringhe usate giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
2. Iscrizione nella categoria 4 o 5.
Possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 4, i seguenti rifiuti identificati esclusivamente con i codici del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali:
20 01 01 – carta e cartone;
20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
20 01 25 – oli e grassi commestibili;
20 03 04 – fanghi delle fosse settiche;
20 03 06 – rifiuti della pulizia delle fognature.
Tali rifiuti possono essere utilizzati anche nella categoria 5, qualora detta categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 7, D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 205/10.
Le circolari prot. n. 8388 del 22 dicembre 1999 e prot. n. 7665 del 15 dicembre 2000 sono abrogate.

Prot. n 0095/ALBO/PRES.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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