Il Sistri sarà pienamente operativo dal primo giugno prossimo.

Il Governo nonostante siano state evidenziate le esigenze e le criticità del sistema,  ha ribadito nel question time avvenuto il 18 maggio, l’inderogabilità nell’avvio  del nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti.
Secondo le esperienze fatte, durante il Click Day ci si è trovati di fronte ad un sistema lento e  inaffidabile.

I dati provenienti dalle associazioni di categoria, segnalano l’81,4% di giudizi  negativi dovuti, per la maggior parte, a problemi tecnici di connessione.
Non tenendo conto quindi dei ritardi avuti nella consegna dei dispositivi, nel malfunzionamento degli stessi  e di una piattaforma che come ormai visto, non sembra in grado di reggere, il 1 giugno passeremo dal cartaceo al sistema informatico….problematiche comprese.

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Sistri Interrogazione per il Ministro sull’entrata in vigore

Forse qualcosa si stà muovendo, viste le continue polemiche dopo i grossissimi problemi riscontrati dalle aziende con il Click day effettuato la  settimana scorsa.

Sindacati e associazioni di categoria, che già in precedenza avevano chiesto uno slittamento
dell’entrata in vigore, prevista per il 1° giugno, hanno inviato lettera formale al governo con lo scopo di richiedere un incontro per poter esporre le problematiche riscontrate dagli operatori con l’utilizzo del SISTRI.

Oggi 18 maggio 2011, a meno di 13 giorni dall’entrata in funzione del sistema, Il ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, rispondera’ ad una interrogazione sull’entrata in vigore del Sistri, Sistema di tracciabilita’ dei rifiuti speciali e pericolosi.

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AMIANTO Dececreto del 12 gennaio 2011, n. 30 Fondo vittime Amianto

DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30, recante Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011

IL MINISTRO DEL LAVORO  E DELLE POLITICHE SOCIALI  di concerto con  IL MINISTRO DELL’ECONOMIA  E  DELLE FINANZE

Visto l’articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,  e  successive modificazioni;
Visto l’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257,  e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;
Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 ottobre 2008 e del 22 marzo 2010;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, che  ha  disposto,  tra  l’altro,  la  soppressione  dell’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo);
Ritenuto necessario apportare, in considerazione di quanto disposto dal predetto articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 le modifiche  conseguenti  alla  soppressione  dell’IPSEMA  e  alla  sua incorporazione nell’INAIL;
Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con

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Imprese che utilizzano amianto invio della relazione annuale relativa ad agenti nocivi e sostanze pericolose

Entro il 28 febbraio 2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi (anche indirettamente) o che svolgono attivita’ di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle Asl competenti per territorio.

L’art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche  dlgs 3 agosto 2009 n. 106 prevede per le imprese che utilizzano l’amianto nei processi produttivi o svolgomo attività di smaltimento o di bonifica di amianto, l’obbligo di redigere una relazione che riassuma l’attività svolta portando quindi a conoscenza le regioni e le unità sanitarie;

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