Sistri, versamento contributo 2011

Il 30 aprile, scadono i termini per il versamento del contributo Sistri 2011, come indicato nella comunicazione sul sito www.sistri.it
Il contributo, viene calcolato mediante indicazioni reperibili sul sito www.sistri.it nella Sezione “Iscrizione/modalità di pagamento

Qualora non fossero intervenute modifiche nei parametri utili al calcolo, il contributo sarà uguale a quello pagato per
la prima iscrizione.
Se fossero intervenute modifiche es; numero dei dipendenti, veicoli, classi di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, rifiuti recuperati o smaltiti n
el corso del 2010, sarà necessario provvedere a variare la propria iscrizione a Sistri, prima di procedere al pagamento del contributo.

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Modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima del 1 giugno 2011

Dai comunicati che si susseguono sembra propiro che non ci sia  alcuna intenzione di prorogare ulteriormente la partenza del sistema prevista per il 1 giugno 2011 ne tantomeno il pagamento del contributo 2011 che ricordiamo scadere il 30 aprile. Da sottolineare che  il comunicato pubblicato il 26/01  sul sito www.sistri.it  il quale prorogava la scadenza del versamento del contributo per l’anno 2011 al 30 aprile dello stesso,   non abbia poi trovato legittimazione con la pubblicazione del Testo Unico Coordinato SISTRI sulla Gazzetta Ufficiale.

Allineamento del registro cronologico alle giacenze reali prima del 1 giugno 2011

Prima di tale data, gli utenti dovranno

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Sistri Decreti ministeriali a confronto

Sul Supplemento Ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, contenente il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

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DECRETO 3 gennaio 2011 Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose

Gazzetta del 14 aprile 2011 – n. 86 Decreto Ministeriale del 03 gennaio 2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRETO 3 gennaio 2011 – Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con l’Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. (11A04927) – (GU n. 86 del 14-4-2011 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976,  con  la  quale  e’  stata autorizzata   la   ratifica   ed   attuazione    della    Convenzione internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose  – COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati  tra cui l’Allegato  I  dell’Appendice  B  –  Regolamento  concernente  il trasporto internazionale per ferrovia – RID;
Visto l’art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e’stato deciso di applicare al trasporto nazionale per  ferrovia  delle merci pericolose le norme contenute nel  regolamento  concernente  il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia – RID;
Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n.  41,  recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per  ferrovia»  ed,  in  particolare,  l’allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia» e successive  modifiche  ed  integrazioni  – RID;
Vista la direttiva 1999/36CE recepita  con  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23,  in  materia  di  attrezzature  a  pressione trasportabili;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di  attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE  relative  alla  sicurezza  e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Vista  la  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa  al  trasporto  interno  di merci pericolose e la decisione della Commissione del  4  marzo  2009
che ne modifica in parte gli allegati;
Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto  interno di merci pericolose»;
Considerato  che  la  predetta  Direttiva  2008/68/CE   abroga   le direttive  96/49/CE  e  96/87/CE  ed  i  relativi  provvedimenti   di attuazione.
Visto l’art. 10, comma 1, del

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