DECRETO 3 gennaio 2011 Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose

Gazzetta del 14 aprile 2011 – n. 86 Decreto Ministeriale del 03 gennaio 2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRETO 3 gennaio 2011 – Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con l’Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. (11A04927) – (GU n. 86 del 14-4-2011 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976,  con  la  quale  e’  stata autorizzata   la   ratifica   ed   attuazione    della    Convenzione internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose  – COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati  tra cui l’Allegato  I  dell’Appendice  B  –  Regolamento  concernente  il trasporto internazionale per ferrovia – RID;
Visto l’art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e’stato deciso di applicare al trasporto nazionale per  ferrovia  delle merci pericolose le norme contenute nel  regolamento  concernente  il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia – RID;
Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n.  41,  recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per  ferrovia»  ed,  in  particolare,  l’allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia» e successive  modifiche  ed  integrazioni  – RID;
Vista la direttiva 1999/36CE recepita  con  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23,  in  materia  di  attrezzature  a  pressione trasportabili;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di  attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE  relative  alla  sicurezza  e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Vista  la  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa  al  trasporto  interno  di merci pericolose e la decisione della Commissione del  4  marzo  2009
che ne modifica in parte gli allegati;
Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto  interno di merci pericolose»;
Considerato  che  la  predetta  Direttiva  2008/68/CE   abroga   le direttive  96/49/CE  e  96/87/CE  ed  i  relativi  provvedimenti   di attuazione.
Visto l’art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 35  del
2010, che prevede che le norme concernenti  disposizioni  transitorie
aggiuntive di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II  e  III
della direttiva  2008/68/CE,  sono  adottate  con  provvedimenti  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto  l’allegato  II  della  direttiva  2008/68/CE,  sezione  II.2
paragrafo 3 «Disposizioni transitorie aggiuntive»,  che  prevede  gli
Stati membri possono emanare norme per l’utilizzo di vagoni  cisterna
sul loro territorio;
Considerato  che  presupposto  per  il  soddisfacimento   di   tale
condizione e’ la conformita’ degli equipaggiamenti  di  servizio  del
serbatoio al RID ed il rispetto delle prove periodiche dei  vagoni  –
cisterna  e  dei  vagoni  –  batteria  secondo  le  disposizioni  dei
paragrafi 6.8.2.4 e 6.8.3.4 del RID.;
Visto il decreto 12 settembre 1925 relativo alla «Approvazione  del
regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti  destinati  al
trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o  disciolti»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930, recante «Approvazione
delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti  di  capacita’
maggiore di 80 litri -grandi serbatoi-montati su carri  ferroviari  –
carri-serbatoio-per  trasporto  di  gas   compressi,   liquefatti   o
disciolti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto opportuno, consentire in via  transitoria  l’utilizzo  sul
territorio nazionale di vagoni cisterna che non  sono  conformi  alla
direttiva  2008/68/CE  ma  che  sono  stati  costruiti   secondo   le
prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996,  stabilendo  al
contempo le condizioni da  rispettare  per  garantire  i  livelli  di
sicurezza richiesti  e  prevedendo  i  tempi  di  una  loro  graduale
esclusione dal servizio;
Considerato che la predetta  autorizzazione  alla  circolazione  in
deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra
gli  operatori  nazionali  del  settore  e  quelli  di  altri   Stati
appartenenti all’Unione europea, ove si e’ analogamente provveduto;
Considerato infine che e’ necessario nel  contempo  procedere  alla
armonizzazione del decreto ministeriale 22 luglio 1930  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  con  il  Regolamento  concernente  il
trasporto internazionale di merci  pericolose  per  ferrovia  –  RID-
aggiornato al progresso tecnico;

A d o t t a
il seguente decreto

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto detta norme transitorie ai  sensi  dell’art.
10 del decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  e  norme  di
armonizzazione  delle  disposizioni  dei  decreti   ministeriali   12
settembre  1925  e  22  luglio  1930  con  quelle   del   Regolamento
concernente il  trasporto  internazionale  per  ferrovia  –  RID,  di
seguito «RID», in materia di trasporto di gas della classe 2.

Art. 2

Definizioni ai fini dell’applicazione del presente decreto

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni:
a) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per ferrovia, che figura come allegato I appendice B
alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia  –  COTIF,
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
b)  OTIF:  Organizzazione  Intergovernativa   per   i   Trasporti
Ferroviari Internazionali;
c) cisterna: un serbatoio,  inclusi  i  suoi  equipaggiamenti  di
servizio e di struttura;
d) detentore: il soggetto o l’entita’  che  utilizza  il  veicolo
come mezzo di trasporto ed e’ iscritto in quanto tale nel registro di
immatricolazione nazionale – RIN;  puo’  esserne  il  proprietario  o
avere il diritto di utilizzarlo;
e) documentazione ufficiale: tutti i documenti che compongono  il
fascicolo  cisterna  definito  nel  RID,  ivi  compreso  il  libretto
previsto dal decreto 22 luglio 1930;
f) esperto  RID:  esperto  per  l’esecuzione  delle  prove  sulle
cisterne dei vagoni-cisterna  riconosciuto  ai  sensi  del  paragrafo
6.8.2.4.6 del RID e che gli Stati membri comunicano  al  Segretariato
dell’OTIF;
g) placca: placca di metallo resistente alla corrosione  prevista
dal RID, fissata alla cisterna in modo permanente  in  un  luogo  ben
visibile e facilmente accessibile ai fini dell’ispezione.
h) vagone o carro: qualsiasi veicolo ferroviario privo  di  mezzo
di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari  ed
e’ utilizzato per il trasporto di merci;
i) vagone-cisterna o carro – cisterna: un vagone  utilizzato  per
il trasporto di materie della classe 2 del RID,  e  comprendente  una
sovrastruttura  che  comporta  una  o  piu’  cisterne   ed   i   loro
equipaggiamenti e un telaio munito dei suoi propri equipaggiamenti di
rotolamento,  di  sospensione,  di  urto,  di   trazione,   freni   e
iscrizioni;
j) vagone-batteria o carro –  batteria:  un  vagone  comprendente
elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati  in  modo
stabile  al   carro.   Sono   considerati   come   elementi   di   un
carro-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di
bombole come pure le cisterne di capacita’ superiore a 450 litri  per
i gas della classe 2 del RID;
k) verifica  di  conformita’:  verifica  del  mantenimento  della
rispondenza ai dati del progetto inizialmente approvato  e  riportati
nella documentazione ufficiale.

Art. 3

Autorizzazione  alla  circolazione  in  deroga  dei  vagoni  cisterna
costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997

1.  Le  cisterne   dei   vagoni-cisterna   e   gli   elementi   dei
vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe
2 del RID, gia’  progettati,  approvati  e  costruiti  ai  sensi  dei
decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 anteriormente
al 1° gennaio 1997 e non conformi  al  RID  vigente,  possono  ancora
essere utilizzati sul territorio nazionale per non oltre trentacinque
anni dalla data di prima messa in servizio  risultante  dall’apposito
libretto di cui al  suddetto  decreto  22  luglio  1930  o  da  altra
equivalente documentazione ufficiale, alle seguenti condizioni:
a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste conformi alle
normative tecniche in vigore al 31 dicembre 1996;
b)  che  gli  equipaggiamenti  siano  rispondenti  ai   requisiti
indicati al capitolo 6.8 del RID e che i serbatoi siano mantenuti  in
condizioni atte a garantire i livelli di  sicurezza  richiesti  dalle
disposizioni che  regolano  il  trasporto  di  merci  pericolose  per
ferrovia vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35.
2. Quando la sicurezza del serbatoio puo’ essere stata  compromessa
in  seguito  a  riparazioni,  modifiche  o  incidenti   deve   essere
effettuato un controllo straordinario ai fini  del  mantenimento  dei
requisiti previsti dalla suddetta normativa nazionale.
3. I vagoni-cisterna  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  abbiano  gia’  maturato  i  trentacinque  anni  di
servizio o abbiano meno di tre anni di servizio residuo al compimento
dei trentacinque anni,  possono  comunque  circolare  sul  territorio
nazionale per ancora tre anni.
4.  Le  cisterne   dei   vagoni-cisterna   e   gli   elementi   dei
vagoni-batteria che l’autorita’ competente ha  valutato  conformi  al
RID  in  vigore  all’epoca  della  autorizzazione-omologazione   come
risulta da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi alle
norme transitorie di cui al capitolo 1.6  del  RID  vigente,  possono
circolare in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 4

Autorizzazione  alla  circolazione  in  deroga  dei  vagoni  cisterna
costruiti successivamente al 1° gennaio 1997

1.  Le  cisterne   dei   vagoni-cisterna   e   gli   elementi   dei
vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe
2 del RID, gia’ progettati, approvati e costruiti successivamente  al
1° gennaio 1997 conformemente alla direttiva 96/49/CE recepita con il
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.  41,  ma  non  conformi  alla
direttiva 2008/68/CE recepita con il decreto legislativo  27  gennaio
2010,  n.  35,  possono  ancora  essere  utilizzati  sul   territorio
nazionale alle seguenti condizioni:
a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste  conformi  al
RID in vigore alla data della loro costruzione;
b) che le cisterne siano mantenute in condizioni atte a garantire
i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che  regolano  il
trasporto di merci pericolose per ferrovia vigenti prima dell’entrata
in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

Art. 5

Processo di rivalutazione delle cisterne dei vagoni-cisterna

1. Le cisterne dei vagoni-cisterna possono essere sottoposti ad  un
processo di rivalutazione della conformita’ ai requisiti  di  cui  al
RID in vigore all’epoca dell’autorizzazione-omologazione come risulta
da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi  alle  norme
transitorie di cui al capitolo  1.6  del  RID  vigente  da  parte  di
organismi notificati di cui al decreto legislativo 2  febbraio  2002,
n. 23, dotati di esperti  notificati  al  Segretariato  dell’OTIF  ai
sensi  del  punto  6.8.2.4.6  del  RID,  ai  fini  del  rilascio  del
certificato  di  approvazione  da  parte   dell’autorita’   nazionale
competente o da organismi da essa riconosciuti e notificati ai  sensi
del citato decreto legislativo n. 23 del  2002  e  del  rilascio  del
numero di approvazione RID da riportare sulla placca.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Restano  validi  tutti  i  provvedimenti  adottati  prima  della
pubblicazione del presente decreto ai sensi del decreto  ministeriale
22 luglio 1930 per  la  progettazione,  approvazione,  costruzione  e
verifica delle cisterne adibite al  trasporto  per  ferrovia  di  gas
della classe 2 del RID.

Art. 7

Gas autorizzati al trasporto

1. I gas della classe  2  del  RID  autorizzati  al  trasporto  nei
vagoni-cisterna sono quelli la cui denominazione e’  riportata  sulla
relativa  documentazione  ufficiale  e  sulla  placca,   secondo   le
disposizioni previste in merito nel RID. La  suddivisione  in  gruppi
dei gas prevista dall’art. 15 del decreto ministeriale 22 luglio 1930
ai fini  dell’utilizzazione  multipla  dei  vagoni-cisterna  e  degli
elementi dei vagoni-batteria non e’ piu’ applicabile.
2. Per i vagoni-cisterna per i quali s’intenda trasportare  un  gas
in aggiunta a quello gia’ autorizzato sulla documentazione ufficiale,
il  detentore  deve  inoltrare  all’autorita’  nazionale   competente
apposita richiesta di  «Estensione  d’Uso»  che,  sulla  base  di  un
rapporto di valutazione redatto da  un  organismo  notificato,  sara’
concessa dall’autorita’ stessa o  da  organismi  notificati  da  essa
riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo  n.
23 del 2002, eventualmente a seguito  del  superamento  di  ulteriori
prove e verifiche secondo le disposizioni del RID. In particolare non
potra’ essere concessa l’estensione d’uso se per il  gas  oggetto  di
nuova richiesta e’ prevista una pressione di prova superiore a quella
gia’ riportata nella documentazione ufficiale di  omologazione  delle
cisterne. L’estensione d’uso comportera’ la necessita’ di  apportare,
a cura dell’esperto RID, le annotazioni relative  al  nuovo  gas  sul
libretto o fascicolo cisterna e sulle marcature permanenti  riportate
sulla placca.
3. Per i vagoni-cisterna per i quali s’intenda trasportare  un  gas
diverso da quello autorizzato che comportasse modifiche alla cisterna
o al suo equipaggiamento o agli elementi del vagone –  batteria  tale
da non renderlo  piu’  conforme  alla  documentazione  ufficiale,  il
detentore deve inoltrare all’autorita’ nazionale competente  apposita
richiesta di «Nuova approvazione» che, sulla base di un  rapporto  di
valutazione  redatto  da  un  organismo  notificato,  sara’  concessa
dall’autorita’ stessa o da organismi notificati da essa  riconosciuti
e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del  2002,
eventualmente  a  seguito  del  superamento  di  ulteriori  prove   e
verifiche secondo le disposizioni del RID. La denominazione del nuovo
gas autorizzato deve essere riportata dall’esperto RID  sulla  placca
barrando quelli non piu’ autorizzati. Le medesime annotazioni  devono
essere riportate sulla documentazione ufficiale.

Art. 8

Documentazione

1. La documentazione ufficiale relativa ai vagoni – cisterna ed  ai
vagoni – batteria deve essere custodita, come previsto dal  RID,  dal
detentore, che ha l’obbligo di trasmetterne una copia conforme dietro
richiesta dell’autorita’ nazionale competente.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2011

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 1, foglio n. 205

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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