Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti ALLEGATO L DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205
Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti
Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti
1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l’uso efficiente delle risorse.
2. Promozione di attivita’ di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie piu’ puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attivita’.
3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti ALLEGATO I DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu’ del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
– liquidi il cui punto di infiammabilita’ e’ inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o – che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
– solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o
ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Introduzione
Il presente elenco armonizzato di rifiuti verra’ rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall’attivita’ di ricerca, e se necessariomodificato in conformita’ dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto e’ considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE.
1. Ai rifiuti inclusi nell’elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva
2008/98/CE.
2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolorifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E’ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attivita’ riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili puo’ reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli
provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di