Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti ALLEGATO L DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti

Misure che possono incidere sulle condizioni generali  relative  alla produzione di rifiuti
1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti  economici che promuovono l’uso efficiente delle risorse.
2. Promozione di  attivita’  di  ricerca  e  sviluppo  finalizzate  a realizzare prodotti e tecnologie piu’ puliti  e  capaci  di  generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attivita’.
3.  Elaborazione  di  indicatori  efficaci  e   significativi   delle pressioni ambientali associate alla produzione  di  rifiuti  volti  a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti  a  tutti  i livelli,  dalla  comparazione  di  prodotti  a  livello   comunitario attraverso

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Caratteristiche di pericolo per i rifiuti ALLEGATO I DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 «Esplosivo»:  sostanze  e  preparati  che  possono  esplodere  per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti  e  agli  attriti piu’ del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e  preparati  che,  a  contatto  con  altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte  reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
– liquidi il cui punto  di  infiammabilita’  e’  inferiore  a  21°  C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o –  che  a  contatto con l’aria, a  temperatura  ambiente  e  senza  apporto  di  energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
– solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida  azione  di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o

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ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

Introduzione
Il  presente   elenco   armonizzato   di   rifiuti   verra’   rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed  in  particolare di  quelle  prodotte  dall’attivita’  di  ricerca,  e  se  necessariomodificato  in   conformita’   dell’articolo   39   della   direttiva 2008/98/CE. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto  nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un  oggetto  e’  considerato  un  rifiuto  solo  se   rientra   nella definizione  di  cui  all’articolo  3,  punto   1   della   direttiva 2008/98/CE.
1. Ai rifiuti inclusi nell’elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino  applicazione le disposizioni di cui  agli  articoli  2,  5  e  7  della  direttiva
2008/98/CE.
2. I diversi  tipi  di  rifiuto  inclusi  nell’elenco  sono  definiti specificatamente mediante un codice a  sei  cifre  per  ogni  singolorifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i  rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando  i  titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire  al  codice  a  sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei  codici  dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E’ possibile che  un determinato impianto o stabilimento  debba  classificare  le  proprie attivita’ riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un  fabbricante di automobili puo’ reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti  dalla  lavorazione  e  dal  trattamento   superficiale   di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti  metalli
provenienti da trattamento e ricopertura di  metalli)  o  ancora  nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I  rifiuti  di  imballaggio  oggetto  di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di

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