Attività professionale di intermediazione dei rifiuti senza detenzione

Sulla GU n. 10 del 14 gennaio 2011 sono stati pubblicati i comunicati di avviso che i testi integrali delle delibere sono consultabili all’indirizzo http://www.albogestionerifiuti.it

La Delibera n. 2/2010 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha introdotto dei  limiti allo svolgimento dell’attività di intermediazione dei rifiuti, dovendo ora dimostrare la  “capacità finanziaria” e dove non già presente, dotarsi di personale interno o esterno all’ azienda, in possesso dei requisiti richiesti per la categoria e classe di iscrizione dell’Albo, (Può essere responsabile tecnico dell’impresa, se in attività al 15 dicembre 2010, anche il legale rappresentante in assenza dei requisiti previsti dall’art. 2 della Delibera n. 2/2010 e individuati dall’Allegato “D” purchè abbia presentato domanda d’iscrizione nei termini previsti. Le imprese interessate hanno l’obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla data dell’iscrizione (art. 3, comma 2, Delibera n. 2/2010).

Si fà presente però che la stessa delibera sarà efficace dall’entrata in vigore del previsto decreto Interministeriale (da emanarsi entro il 25 dicembre 2012) che riguarderà le modalità di iscrizione e gli importi delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore dello stato.
In pratica, riteniamo che nonostante la delibera dell’Albo Gestori Ambientali, la Categoria 8 rimane inefficace fino al momento dell’emanazione del decreto.

Fino ad allora, le domande di iscrizione rimarranno “irricevibili” (come è stato fino ad ora).

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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