Articolo 34 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1.  All’articolo  255,  comma  1,  primo  periodo   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “da centocinque euro  a
seicentoventi euro” sono sostituite dalle seguenti: “da trecento euro
a tremila euro” e il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:  “Se
l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la  sanzione  amministrativa
e’ aumentata fino al doppio.”.

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Articolo 33 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All’articolo 230 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia  manutentiva
delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che
asservite ad edifici privati, si considerano  prodotti  dal  soggetto
che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti  potranno
essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento  o  recupero
o, in alternativa,  raggruppati  temporaneamente  presso  la  sede  o
unita’  locale  del  soggetto  che  svolge  l’attivita’  di   pulizia
manutentiva. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva
delle  reti  fognarie  aderiscono  al   sistema   SISTRI   ai   sensi
dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che
svolge  l’attivita’  di  pulizia  manutentiva  e’   comunque   tenuto
all’iscrizione   all’Albo   dei    gestori    ambientali,    prevista
dall’articolo 212, comma 5, per lo  svolgimento  delle  attivita’  di
raccolta e trasporto di rifiuti.”.

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Articolo 32 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All’articolo 228 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le  parole:  “articoli  179  e  180  del  presente decreto, al fine di  ottimizzare”  sono  sostituite  dalle  seguenti: “articoli 179 e 180 del presente decreto, al  fine  di  garantire  il perseguimento di finalita’ di tutela ambientale secondo  le  migliori tecniche  disponibili,  ottimizzando,  anche  tramite  attivita’   di ricerca, sviluppo e formazione,” e dopo le  parole:  “destinati  alla vendita  sul  territorio  nazionale”  sono  aggiunte  le  seguenti:“, provvedendo anche ad attivita’  di  ricerca,  sviluppo  e  formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori  uso  nel rispetto dell’articolo 177, comma 1”;
b) al comma 3, le parole: “il  recupero”  sono  sostituite  dalle seguenti: “la gestione”.

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Oli usati Articolo 31 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)

1. Dopo l’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 216-bis

(Oli usati)

1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione  dei  rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base  alla  classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell?articolo 184,  nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l?ordine di priorita’ di cui  all’articolo  179, comma 1.
2.  Fermo  quanto  previsto  dall’articolo   187,   il   deposito temporaneo,  la  raccolta  e  il  trasporto  degli  oli  usati   sono realizzati in modo  da  tenere  costantemente  separate,  per  quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare,  secondo l’ordine di priorita’ di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E’ fatto comunque divieto di miscellare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Gli oli usati devono essere gestiti:

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