(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art.
188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno
successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2,
del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. Al fine di graduare la responsabilita’ nel primo periodo di
applicazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i
soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono
l’iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo
restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema
con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese
o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell’importo annuale
dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nel periodo
dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
b) con una sanzione pari al 50 per cento dell’importo annuale
dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si
protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nonche’ l’articolo 3 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui all’articolo 184-bis, comma 2, e’ abrogato l’articolo 186.
5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti
allegati al presente decreto.
6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 sono abrogati.
7. Dopo l’allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e’ aggiunto l’allegato L riportato in allegato
al presente decreto.
8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le
autorizzazioni in essere all’esercizio degli impianti di trattamento
rifiuti che prevedono la produzione o l’utilizzo di CDR e CDR-Q,
cosi’ come gia’ definiti dall’ articolo 183, comma 1, lett. r) e s),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle
modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le
comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle
procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1,
voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche
sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.
9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’obbligo di
iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti
(SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli
imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma
di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di
raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e
saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di
conferimento, effettuati complessivamente per non piu’ di quattro
volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o
trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri
l’anno;
b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un
circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i
cento chilogrammi o cento litri all’anno.
10. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in
azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di
servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o
del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI –
Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della
piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.
11. Fatta salva la disciplina in materia di protezione
dell’ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto,
laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro
presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre
cause comunque naturali, e’ consentito l’interramento in sito della
posidonia e delle meduse spiaggiate, purche’ cio’ avvenga senza
trasporto ne’ trattamento.
12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti
che, dati in comodato d’uso e presentando rischi inferiori per
l’ambiente, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo
l’utilizzo, al comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta
di rifiuti come definita dall’art. 183, comma 1, lett. o).
13. Le norme di cui all’articolo 184-bis si applicano anche al
materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza
idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.
14. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 come introdotto dal presente
decreto, sono definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi
come sottoprodotto il materiale derivante dalle attivita’ di
estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.
15. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare possono essere individuate, in base al criterio
della rappresentativita’ sul piano nazionale, organizzazioni alle
quali e’ possibile delegare i compiti previsti dalla disciplina del
Sistri ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, come modificato dall’articolo 9, comma 1, del decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
in data 9 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
13 luglio 2010.
16. I decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni del
presente decreto sono adottati, salvo che non sia diversamente ed
espressamente previsto, entro due anni dalla data di entrata in
vigore delle relative disposizioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.