Articolo 39 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le sanzioni  del  presente  decreto  relative  al  sistema  di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all’art.
188-bis, comma 2,  lett.  a),  si  applicano  a  partire  dal  giorno
successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2,
del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio
e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. Al fine di graduare la responsabilita’ nel  primo  periodo  di
applicazione  del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita’  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2,  lett.  a),  i
soggetti obbligati all’iscrizione al predetto  sistema  che  omettono
l’iscrizione o il relativo versamento  nei  termini  previsti,  fermo
restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione  al  predetto  sistema
con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun  mese
o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al  5  per  cento  dell’importo  annuale
dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si  verifica  nel  periodo
dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
b) con una sanzione pari al 50  per  cento  dell’importo  annuale
dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque  si
protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
3. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nonche’ l’articolo 3 del decreto legislativo  30
aprile 1998, n. 173.
4. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  ministeriale  di
cui all’articolo 184-bis, comma 2, e’ abrogato l’articolo 186.
5. Gli  allegati  B,  C,  D  ed  I  alla  Parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai  corrispondenti
allegati al presente decreto.
6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 sono abrogati.
7. Dopo l’allegato I alla parte  IV  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e’ aggiunto l’allegato L riportato  in  allegato
al presente decreto.
8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le
autorizzazioni in essere all’esercizio degli impianti di  trattamento
rifiuti che prevedono la produzione o  l’utilizzo  di  CDR  e  CDR-Q,
cosi’ come gia’ definiti dall’ articolo 183, comma 1, lett. r) e  s),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  precedentemente  alle
modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse  le
comunicazioni per il  recupero  semplificato  del  CDR  di  cui  alle
procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1,  Suballegato  1,
voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo  modifiche
sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.
9.  Fino  al  31  dicembre  2011  sono  esclusi  dall’obbligo  di
iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita’  dei  rifiuti
(SISTRI), di  cui  all’articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  gli
imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una  piattaforma
di conferimento, oppure conferiscono ad un  circuito  organizzato  di
raccolta,  i  propri  rifiuti  pericolosi  in  modo   occasionale   e
saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti  di  rifiuti  pericolosi  ad  una  piattaforma  di
conferimento, effettuati complessivamente per  non  piu’  di  quattro
volte l’anno per quantitativi non eccedenti i  trenta  chilogrammi  o
trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri
l’anno;
b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad  un
circuito organizzato di raccolta per  quantitativi  non  eccedenti  i
cento chilogrammi o cento litri all’anno.
10. Gli imprenditori agricoli di cui al  comma  9  conservano  in
azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di
servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o
del circuito organizzato di raccolta come anche le  schede  SISTRI  –
Area Movimentazione,  sottoscritte  e  trasmesse  dal  gestore  della
piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.
11.  Fatta  salva  la  disciplina  in   materia   di   protezione
dell’ambiente marino e le  disposizioni  in  tema  di  sottoprodotto,
laddove sussistano univoci elementi che  facciano  ritenere  la  loro
presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre
cause comunque naturali, e’ consentito l’interramento in  sito  della
posidonia e delle  meduse  spiaggiate,  purche’  cio’  avvenga  senza
trasporto ne’ trattamento.
12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei  beni  e  prodotti
che, dati in  comodato  d’uso  e  presentando  rischi  inferiori  per
l’ambiente,  siano  restituiti  dal  consumatore   o   utente,   dopo
l’utilizzo, al comodante, non rientra tra le operazioni  di  raccolta
di rifiuti come definita dall’art. 183, comma 1, lett. o).
13. Le norme di cui all’articolo 184-bis si  applicano  anche  al
materiale che viene  rimosso,  per  esclusive  ragioni  di  sicurezza
idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.
14. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente  decreto,
con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, adottato ai sensi dell’articolo  184-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del  2006  come  introdotto  dal  presente
decreto, sono definite le condizioni alle quali sia  da  qualificarsi
come  sottoprodotto  il  materiale  derivante  dalle   attivita’   di
estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.
15. Con decreto del Ministro dell’ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare possono essere individuate, in base al criterio
della rappresentativita’ sul  piano  nazionale,  organizzazioni  alle
quali e’ possibile delegare i compiti previsti dalla  disciplina  del
Sistri ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto  del  Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre 2009, come modificato dall’articolo 9, comma 1, del  decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare
in data 9 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
13 luglio 2010.
16. I decreti ministeriali di attuazione delle  disposizioni  del
presente decreto sono adottati, salvo che  non  sia  diversamente  ed
espressamente previsto, entro due  anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore delle relative disposizioni.
Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara’
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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