(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita’ d’ambito e degli enti locali sul cui territorio e’ realizzato l’impianto, nonche’ il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e’ inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e’ assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”;
b) al comma 4, lettera b),