Articolo 22 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 208 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e  convoca  apposita  conferenza  di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti  e i rappresentanti delle autorita’ d’ambito e degli enti locali sul cui territorio  e’  realizzato   l’impianto,   nonche’   il   richiedente l’autorizzazione  o  un  suo  rappresentante  al  fine  di  acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel  medesimo  termine  di  20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e’ inviata ai  componenti della conferenza  di  servizi.  La  decisione  della  conferenza  dei servizi e’ assunta a maggioranza e le relative determinazioni  devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni  dissenzienti espresse nel corso della conferenza”;
b) al comma 4, lettera b),

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Articolo 21 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 205 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono  sostituite  dalle seguenti: “Fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  1-bis,  in  ogni ambito”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista  tecnico,  ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi  di  cui al comma 1, il comune puo’ richiedere  al  Ministro  dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare una deroga al  rispetto  degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata  la  sussistenza  dei

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Piani regionali Articolo 20 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 199

(Piani regionali)

1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita’ d’ambito di cui  all’articolo 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita’  ai  criteri generali stabiliti dall’articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l’approvazione  dei  piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali

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Articolo 19 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 197 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: “Nell’ambito delle  competenze  di cui al comma  1,  le  province  sottopongono  ad  adeguati  controlli periodici” sono inserite le seguenti: “gli  enti  e  le  imprese  che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale,”;
b) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: “5-bis. Le  province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui  al  presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della  frequenza degli  stessi,   delle   registrazioni   ottenute   dai   destinatari nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).”.

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