(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 214
(Determinazione delle attivita’ e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita’ che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita’ le norme, che fissano i tipi e le quantita’ di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita’ di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita’ di recupero di cui all’Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede
all’aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantita’ di rifiuti ed
i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da
non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare
pregiudizio all’ambiente. In particolare, ferma restando la
disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per
accedere alle procedure semplificate, le attivita’ di trattamento
termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216,
commi 1, 2 e 3.
4. Sino all’adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente
alle attivita’ di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998
e 12 giugno 2002, n. 161.
5. L’adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde
di cui all’Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3,
e 216, comma 3, e per l’effettuazione dei controlli periodici,
l’interessato e’ tenuto a versare alla provincia territorialmente
competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e
delle finanze. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350.All’attuazione dei compiti
indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e’ disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria
in materia di qualita’ dell’aria e di inquinamento atmosferico da
impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la
costruzione di impianti industriali.
L’autorizzazione all’esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 208, 209 e 211.
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate
dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni relative alle attivita’ private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si applicano, altresi’, le disposizioni di cui all’articolo 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 216, l’esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti puo’ essere intrapresa decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita’ alla
provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
all’articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli
standard concordati con ISPRA, che cura l’inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi
identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa;
c) sede dell’impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell’attivita’ di gestione;
e) relative quantita’;
f) attivita’ di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215,
comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico
secondo standard condivisi.
11. Con uno o piu’ decreti, emanati ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, sono individuate le condizioni alle quali l’utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili
fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo
III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualita’
ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non
sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto
dell’articolo 177, comma 4, le opportune modalita’ di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per l’aggiornamento
dell’autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento
e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle
strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo
stoccaggio e l’alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell’ambito del sito dello stabilimento qualora non gia’ autorizzate
ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli
articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.”.