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Rinvio di scadenze relative a comunicazioni sui rifiuti

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020, prevede il rinvio della presentazione di diverse comunicazioni in campo ambientale.

L’art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) stabilisce che sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

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Deposito temporaneo di rifiuti

Un deposito temporaneo per rifiuti è un’area o un luogo designato dove i rifiuti vengono temporaneamente depostitati prima di essere ulteriormente trattati o smaltiti in modo adeguato. Questo tipo di deposito è spesso utilizzato da aziende, imprese o istituzioni che generano una quantità significativa di rifiuti e necessitano di un punto di transito prima di inviare i rifiuti per smaltimento o riciclaggio.

Si riferisce al raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta per il trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti è un aspetto importante dei sistemi di gestione dei rifiuti in quanto consente un’adeguata organizzazione, cernita e preparazione dei rifiuti prima che passino attraverso la catena di gestione dei rifiuti.

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Deposito temporaneo criterio temporale o quantitativo

La scelta tra un criterio temporale o quantitativo per un deposito temporaneo dipende dalle specifiche esigenze e situazioni dell’attività o dell’azienda coinvolta. Entrambi i criteri possono essere utilizzati in base alla natura dei rifiuti, alle normative locali e alle pratiche aziendali. Ecco una spiegazione di entrambi i criteri:

  1. Criterio Temporale: Questo criterio si basa sulla durata del tempo durante il quale i rifiuti verranno temporaneamente immagazzinati prima di essere ulteriormente trattati o smaltiti. Questo approccio è spesso utile quando i rifiuti devono essere conservati per un certo periodo prima di essere raccolti, trattati o trasportati a un impianto di smaltimento o riciclaggio.Vantaggi:
    • Utile quando è necessario consentire un certo periodo di tempo per la pianificazione e l’organizzazione dello smaltimento.
    • Può essere flessibile per adattarsi a variazioni nei volumi di rifiuti generati.
    • Ideale quando la raccolta dei rifiuti avviene a intervalli regolari.

    Svantaggi:

    • Potrebbe richiedere più spazio di stoccaggio se i rifiuti devono essere mantenuti per un lungo periodo.
    • Potenziale rischio di accumulo e congestione se non viene gestito attentamente.
  2. Criterio Quantitativo: Questo criterio si basa sulla quantità di rifiuti accumulati prima che sia necessario procedere con lo smaltimento o il trattamento. Si tratta di stabilire una soglia quantitativa oltre la quale i rifiuti devono essere rimossi dal deposito temporaneo.Vantaggi:
    • Riduce al minimo lo spazio richiesto, poiché i rifiuti vengono rimossi appena raggiunta una certa quantità.
    • Può aiutare a prevenire l’accumulo eccessivo di rifiuti.

    Svantaggi:

    • Può richiedere una pianificazione più precisa per garantire che i rifiuti vengano rimossi in tempo.
    • Potrebbe essere meno flessibile se i volumi di rifiuti variano in modo imprevedibile.

In molti casi, l’approccio migliore potrebbe essere una combinazione dei due criteri, adattandoli alle esigenze specifiche dell’azienda e delle leggi locali. Ad esempio, potresti stabilire una soglia quantitativa massima di rifiuti accumulati e, nel contempo, un limite temporale entro cui i rifiuti devono essere comunque rimossi, anche se la soglia quantitativa non è stata raggiunta.

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MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Il 30 aprile 2020 scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD.
Il Ministero dell’Ambiente con una nota pubblicata in data 9 gennaio 2020 ha confermato il modello allegato al D.P.C.M. 24 dicembre 2018, utilizzato per il MUD 2019.
Il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione che devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.

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