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Ordinanza del Veneto sulla gestione dei rifiuti nel periodo emergenziale

La Regione Veneto, considerando l’evolversi dell’epidemia da COVID-19 (“Coronavirus”), ha emanato l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 19 marzo 2020 contenente disposizioni urgenti sulla gestione dei rifiuti (i) sanitari a rischio infettivo, provenienti dalle strutture sanitarie regionali e (ii) urbani, prodotti nelle aree dichiarate “focolaio”.

Il provvedimento richiama le attribuzioni conferite al Presidente di Giunta regionale dall’art. 191 “Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi” del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel caso di circostanze di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente nelle quali non si possa provvedere altrimenti.

Nell’ordinanza si legge che la situazione epidemiologica a livello regionale ha determinato un aumento della produzione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo nelle strutture sanitarie che ospitano i soggetti contagiati dal Coronavirus, anche in relazione al notevole utilizzo di mascherine, guanti e indumenti monouso. Con questo provvedimento viene perciò consentito lo smaltimento di tali rifiuti sanitari, non gestibili nell’ambito dei contratti in essere, presso gli impianti di incenerimento di urbani (a Padova e Schio) e, nel caso in cui gli inceneritori esaurissero la loro capacità di trattamento, i rifiuti urbani lì conferiti usualmente potranno essere smaltiti in discarica (nel comune di Sant’Urbano).

Per quanto riguarda Comuni e aree dichiarate dalla Protezione civile “focolaio” dell’infezione, l’atto dispone la sospensione della raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, metalli e organico: in queste zone tutti i rifiuti urbani devono quindi essere raccolti in modo indifferenziato e conferiti, obbligatoriamente, a incenerimento senza effettuare operazioni intermedie di selezione e trattamento.

La Regione Veneto conferma anche di adottare le indicazioni nazionali sulla gestione dei rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni in cui sia presente un soggetto positivo al tampone COVID-19, in isolamento o quarantena obbligatoria, secondo le linee guida fornite da SNPA/ISS.

L’ordinanza consente inoltre variazioni in deroga di quantità e/o tipologie di rifiuti per il conferimento presso impianti autorizzati, tramite istruttoria semplificata dell’Autorità competente; tali autorizzazioni in deroga, comunque, saranno valide soltanto per il periodo di emergenza.

Si specifica infine che i dati sullo smaltimento in fase emergenziale dei rifiuti urbani indifferenziati, oggetto di questo provvedimento, non saranno conteggiati ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa in vigore.
A meno di proroghe, l’ordinanza ha validità di 6 mesi dal giorno di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero il 20 marzo 2020.

 

Fonte; ecocamere.it

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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