Decreto ministeriale 28 settembre 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (10A11755) (GU n. 230 del 1-10-2010).

Decreto ministeriale 28 settembre 2010

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini» e, in particolare, l’art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, “recante:

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NOTA ESPLICATIVA IV DECRETO SISTRI

Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010
– conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
– proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli
aventi titolo;
– proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre
2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati
gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.
Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:
a) utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre
2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da
tale data.
Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le
informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo “scarico”
di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente
all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.
Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi
a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30
novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un
rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA
MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al
sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi
di indisponibilità temporanea dei dispositivi.
Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di
acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la
funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità
dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.

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Informazioni ambientali per i residui dei fitosanitari

Le informazioni relative ai residui di un prodotto fitosanitario sulle piante sono informazioni ambientali. Perché la nozione di informazione ambientale – contenuta nella direttiva di Arhus del 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale – deve essere interpretata in modo da ricomprendere anche le informazioni fornite nell’ambito di una procedura nazionale di autorizzazione di un prodotto fitosanitario. In questo caso un’autorizzazione richiesta al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, o di un suo componente o di un suo prodotto di degradazione, contenuta in cibi o bevande.
Questa è la risposta che l’avvocato generale Juliane Kokott della Corte di giustizia europea fornisce al quesito posto dal Tribunale commerciale olandese relativo all’accesso alle informazioni sui residui di un prodotto fitosanitario sulle piante di insalata, le quali sono state presentate nel corso della procedura di autorizzazione di tale prodotto (il «Previcur N» della «Bayer»).
Nel 1999, però, le autorità competenti olandesi hanno modificato la quantità massima ammissibile di residui sull’insalata e nell’insalata della sostanza attiva denominata propamocarb, fissandola a 15 mg/kg. Quindi nel 2005, alcune associazioni chiedevano informazioni sulla base delle quali era stata adottata la decisione relativa alla determinazione dell’anzidetta quantità massima di residui. Ma la commissione per l’autorizzazione degli antiparassitari ha rifiutato la richiesta e ha negato l’accesso agli studi sui residui e ai protocolli sulle sperimentazioni in campo che erano stati prodotti nel corso della procedura per la determinazione della quantità massima di residui.
Secondo la commissione nazionale, gli studi contengono, da un lato, la determinazione della quantità (massima) ammissibile di propamocarb che può riscontrarsi sull’insalata o nell’insalata dal punto di vista di una buona pratica agricola e della salute pubblica e, dall’altro, l’accertamento che il prodotto Previcur N, in caso di osservanza delle prescrizioni legislative d’uso e delle istruzioni legislative per l’uso, soddisfa i presupposti di legge. Mentre la Bayer sostiene che gli studi e i protocolli contengono sostanzialmente informazioni su sperimentazioni in campo con il prodotto fitosanitario e una valutazione statistica. Questi documenti indicherebbero solo le quantità di prodotto che residuano sulle piante in caso di un suo uso corretto. Gli effetti del prodotto, nonché gli eventuali rischi per la salute della sostanza attiva sarebbero invece analizzati in altri studi.
Ma secondo l’avvocato generale della Corte di giustizia europea gli studi e i protocolli costituiscono informazioni ambientali perché rientrano nella categoria delle informazioni concernenti la contaminazione della catena alimentare.
La nozione di informazione ambientale – quella della direttiva di Arhus del 2003 – comprende qualsiasi informazione concernente lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente stesso. E l’elenco degli elementi dell’ambiente non è tassativo, ma soltanto esemplificativo.
C’è da dire però che gli elementi dell’ambiente elencati non descrivono singoli oggetti o esemplari, bensì entità astratte dell’ambiente: l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, nonché la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi. Si tratta di elementi strutturali che conformano l’ambiente o determinati settori dell’ambiente. Quindi in base a ciò, le piante di insalata in quanto tali non rientrano in questo elenco, mentre vi rientra il concetto generale di colture agricole.
La nozione di ambiente del diritto dell’Unione non è, tuttavia, sempre limitata all’ambiente naturale. Ad esempio, la valutazione dell’impatto ambientale ricomprende, tra l’altro, gli effetti sulla popolazione e sui beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico.
Inoltre distinguere tra ambiente naturale e ambiente artificiale non sarebbe molto sensato nemmeno da un punto di vista pratico, perché in Europa non ci sono quasi più settori dell’ambiente che non siano più o meno intensamente influenzati dall’uomo.
Dunque, per quanto riguarda le colture agricole, esse sono da ricondurre in ogni caso all’ambiente quando entrano in interazione con gli elementi naturali dell’ambiente stesso. È il caso della coltivazione in campo aperto delle piante di insalata in quanto le medesime possono entrare in contatto in particolare col suolo e con gli animali selvatici, ma può avere effetti indiretti anche sulle acque, in particolare quelle sotterranee.

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