Art. 251 Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), predispongono l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi
realizzati nei siti medesimi;
b) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini
dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il
ricorso alle procedure dell’articolo 242.

2. Qualora, all’esito dell’analisi di rischio sito specifica venga accertato il

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Art. 250 Bonifica da parte dell’amministrazione. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal
presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune
territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal
piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

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Art. 248 Controlli. Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle
misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d’uso e delle prescrizioni eventualmente
dettate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente competenti ai fini dell’effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti
approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante

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