Art. 252bis Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale Parte quarta Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

1. Con uno o più decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai fini
dell’attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati
da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto
ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il termine, compreso fra novanta  e trecentosessanta giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono attuati  progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico  produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed approvati, entro  dodici mesi dall’adozione del decreto di cui al presente comma, con appositi accordi di programma stipulati tra i
soggetti interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute e il Presidente della Regione territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il
Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure
di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto.

2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all’accertamento di ulteriori
danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e
solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto
responsabile dell’inquinamento.

3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento delle azioni per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento per l’attuazione dei programmi di cui al comma 1 e
disciplinano in particolare:
gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico produttivo e il piano economico finanziario degli
investimenti da parte di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire detti
obiettivi,;
il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni eseguite e di quelle che si intendono svolgere;
gli obiettivi degli interventi di bonifica e riparazione, i relativi obblighi dei responsabili della contaminazione e
del proprietario del sito, l’eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista per l’attuazione di
tali obblighi nonché le iniziative e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a finanziare;
la quantificazione degli effetti temporanei in termini di perdita di risorse e servizi causati dall’inquinamento delle
acque;
le azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse e servizi, sulla base dell’Allegato II della
direttiva 2004/35/CE; a tal fine sono preferite le misure di miglioramento della sostenibilità ambientale degli
impianti esistenti, sotto il profilo del miglioramento tecnologico produttivo e dell’implementazione dell’efficacia
dei sistemi di depurazione e abbattimento delle emissioni.
la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati per assicurare l’adempimento degli impegni assunti;
l’eventuale finanziamento di attività di ricerca e di sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al trattamento
delle matrici ambientali contaminate e all’abbattimento delle concentrazioni di contaminazione, nonché ai sistemi di misurazione e analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della qualità ecologica del sito;
le modalità di monitoraggio per il controllo dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

4. La stipula dell’accordo di programma costituisce riconoscimento dell’interesse pubblico generale alla realizzazione
degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo
economico e produttivo.

5. I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di
due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l’intervento di bonifica e l’intervento di reindustrializzazione.
La conferenza di servizi relativa all’intervento di bonifica è indetta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che costituisce l’amministrazione procedente. La conferenza di servizi relativa all’intervento di
reindustrializzazione è indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l’amministrazione procedente.
Le due conferenze di servizi sono indette ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad
esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell’accordo di programma di cui al comma 1 e i soggetti privati
proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma 1. L’assenso espresso dai rappresentanti degli
enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza
degli enti medesimi. Alle conferenze dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le organizzazioni sindacali
interessati alla realizzazione del programma.

6. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale
integrata, all’esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la regione interessata, si autorizzano la
bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere annesse.

7. In considerazione delle finalità di tutela e ripristino ambientale perseguite dal presente articolo, l’attuazione da
parte dei privati degli impegni assunti con l’accordo di programma costituisce anche attuazione degli obblighi di cui
alla direttiva 2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente decreto.

8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti dalla Tabella I dell’Allegato 5 al titolo V del
presente decreto. Qualora il progetto preliminare dimostri che tali limiti non possono essere raggiunti nonostante
l’applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza che garantiscano, comunque,
la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a
quelli stabiliti dalla Tabella I dell’Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Tali valori di concentrazione residui
sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale.

9. In caso di mancata partecipazione all’accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più responsabili della
contaminazione, gli interventi sono progettati ed effettuati d’ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di
rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato l’inquinamento, ciascuno per la parte di competenza.
La presente disposizione si applica anche qualora il responsabile della contaminazione non adempia a tutte le
obbligazioni assunte in base all’accordo di programma.

10. Restano ferme la titolarità del procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni per i siti
contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all’art.252.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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