ADR 2019

Cosa ho trovato interessante nei draft ADR 2019

A giugno 2018 sono stati pubblicati sul sito dell’UNECE, gli emendamenti in bozza che, se approvati, modificheranno dal 1° gennaio 2019 l’accordo ADR.

Oltre all’inserimento di nuovi numeri ONU e quindi merci assoggettabili alle prescrizioni dell’Accordo ADR e le consuete modifiche per l’aggiornamento al progresso tecnico, le tre novità che ho trovato più interessanti e che verosimilmente troveremo nel prossimo ADR 2019 sono:

  1. Viene specificato l’obbligo da parte dello speditore di nominare il consulente ADR. Questo atto, per certi versi scontato, dovrebbe garantire maggiore presa di coscienza da parte di chi, fino ad oggi, si riteneva “escluso dall’ADR” perché non coinvolto in operazioni di carico, scarico ed imballaggio;
  2. Aggiornamento dei criteri di classificazione della classe 8 (materie corrosive). Fino ad oggi, la classificazione e l’assegnazione del gruppo di imballaggio per le miscele avveniva come risultato di test per la verifica degli effetti della miscela sui tessuti cutanei, oppure sulla velocità di corrosione su determinate superfici metalliche, richiedendo. Il nuovo ADR introduce due diversi approcci di classificazione, uno basato sui principi ponte e uno basato sulla classificazione delle sostanze. Questi due metodi si applicano quindi quando i test sulle miscele non sono disponibili ma devono seguire un percorso logico ben definito. Attenzione che per quanto i nuovi criteri richiamino le modalità del Regolamento CLP, essi non coincidono completamente con il Regolamento CLP stesso.
  3. Aggiunta della sottosezione relativa alle disposizioni speciali applicabili al trasporto delle sostanze autoreattive (classe 4.1), perossidi organici (classe 5.2) e altre sostanze che sono soggette a controllo della temperatura. Presente nel capitolo 7.1, questa sottosezione a mio avviso copre una mancanza operativa e procedurale per questa serie di particolari merci pericolose.

Per la lettura delle bozze, rimando al sito istituzionale.

read more

Approfondisci

UNI EN 12972

Uscita la nuova norma UNI EN 12972:2018

E’ stata pubblicata la norma UNI EN 12972:2018 che sostituisce la versione 2015.

Come riportato dal sommario presente sul sito dell’UNI, la norma specifica la prova, il controllo e la marcatura per l’approvazione di tipo, l’ispezione iniziale, l’ispezione periodica, il controllo intermedio e il controllo straordinario di cisterne metalliche (fasciame e attrezzature) di veicoli cisterna per trasporto su strada, carri cisterna per il trasporto su rotaia, cisterne trasportabili e containers per cisterne per il trasporto di merci pericolose.

read more

Approfondisci

Attiva-convenzione

Come fare direct marketing nel settore dei rifiuti.

Fai importanti investimenti in fiere/eventi, o in invii di cataloghi postali, spedisci  molte brochure con richieste di contatto, i tuoi venditori/agenti lasciano i cataloghi dai clienti che visitano, eppure hai riscontri trascurabili?

Abbiamo una soluzione per Te!

Con una piattaforma professionale e settoriale si facilita il contatto verso un utenza mirata migliorando il processo di acquisto. Grazie agli strumenti che hai a disposizione puoi iniziare a fare marketing online a costi contenuti, verificando di volta in volta a chi e in che circostanze inviare il Tuo messaggio.

read more

Approfondisci

REACH

Obblighi giuridici a norma del REACH correlati alle miscele

Gli obblighi giuridici a norma del REACH di maggior rilievo per i responsabili della formulazione in relazione alla comunicazione delle informazioni sulle miscele sono descritti di seguito. Il fornitore di miscele può essere soggetto quindi ai seguenti obblighi.

  1. Classificare, etichettare e imballare miscele;
  2. Fornire schede di dati di sicurezza per miscele compilate a norma dell’allegato II al regolamento REACH, come modificato dal regolamento 830/2015 per tutte le miscele classificate come pericolose che sono fornite a utilizzatori a valle e a distributori; su richiesta per miscele non classificate che contengono (articolo 31, paragrafo 3, del regolamento REACH);
  3. Comunicare informazioni pertinenti a valle della catena di approvvigionamento quando non è prescritta alcuna scheda di dati di sicurezza: fornire eventuali informazioni correlate all’autorizzazione o restrizione, nonché informazioni necessarie a garantire l’uso sicuro; fornire il numero o i numeri di registrazione per sostanze soggette ad autorizzazione, restrizione oppure per le quali è necessario fornire informazioni che consentano l’attuazione delle condizioni d’uso sicuro. I mezzi di comunicazione dipenderanno dalla quantità di informazioni richieste, ma potrebbero includere misure quali inserti, schede informative sul prodotto ed etichettatura. Questi obblighi sono descritti in dettaglio nell’articolo 32 del REACH.
  4. Conformarsi agli obblighi generali a carico degli utilizzatori a valle. Tali obblighi sono contenuti nel titolo V del regolamento. In particolare, l’utilizzatore a valle deve:
  • comunicare informazioni in merito all’uso o agli usi della sostanza o delle sostanze presenti nella miscela al proprio fornitore, allo scopo di rendere tali usi identificati.
  • controllare se gli usi (e gli usi prevedibili dei propri clienti) sono contemplati nelle informazioni ricevute dai propri fornitori. Attuare o raccomandare le condizioni descritte nello scenario d’esposizione trasmesso nella scheda di dati di sicurezza (sotto forma di allegato o integrato nel testo principale) o adottare azioni alternative.
  • se insorgono dubbi in merito all’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella scheda di dati di sicurezza ricevuta o se si rendono disponibili eventuali nuove informazioni in merito ai pericoli, comunicarli a monte della catena di approvvigionamento.

read more

Approfondisci