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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 91/2017 che all’art. 9 cosi recita:

“I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014»”.

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RECEPIMENTO ITALIANO ADR 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto 12 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Recepimento della direttiva 2016/2039 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.

Con tale Decreto viene stabilito che, a far data dal 1 luglio 2017, il trasporto di merci pericolose per strada, ferrovia e vie navigabili interne deve rispettare le disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN.

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RIFIUTI PERICOLOSI: NUOVI CRITERI DI ATTRIBUZIONE PER IL PERICOLO ECOTOSSICO (HP14)

Come noto, le caratteristiche di pericolo dei rifiuti (HP) sono definite dal giugno 2015 dal Regolamento UE 1357/2014 (sostitutivo dell’allegato III della Direttiva 2008/98/CE) che, in merito all’annoso problema dell’attribuzione del pericolo ambientale (HP14), rimanda a quanto specificato nell’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE.

Diversamente, il nostro paese, con la Legge nr. 125/2015 (art. 7, comma 9 ter), su analogo tema decide invece di rifarsi, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico, ai criteri dettati dall’Accordo ADR:

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Consulente ADR o non Consulente ADR: lo strano caso delle esenzioni parziali e totali

Recentemente ho rinnovato l’esame di consulente ADR (novembre 2016) e durante il ripasso generale mi sono reso conto di una possibile incongruenza nei quiz ministeriali.

Mi riferisco ai quiz che riguardano l’esenzione dalla nomina del consulente ADR secondo le esenzioni 1.1.3.6 ADR (quantità massima per unità di trasporto), del capitolo 3.4 ADR (quantità limitate) e del capitolo 3.5 ADR (quantità esenti).

In particolare i quiz analizzati nella prima parte del 2016 prevedevano l’esonero dalla nomina del consulente ADR per i regimi di trasporto secondo 1.1.3.6, 3.4 e 3.5, in virtù di quanto prescritto dal D. Lgs. 40/2000.

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