1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI |
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: |
Data (art. 13, comma 1) |
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)
|
a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
|
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)
|
a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
|
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)
|
a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
|
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli
|
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
|
Data (art.9, comma 1)
|
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a).
|
a decorrere dal 13 febbraio 2025
|
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
|
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale
|
Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)
|
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025
|
a decorrere dal 13 febbraio 2025
|
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025
|
dalla data di iscrizione al RENTRI
|
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026
|
dalla data di iscrizione al RENTRI
|
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
|
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale
|
Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)
|
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)
|
a decorrere dal 13 febbraio 2026
|