RID-2017

Pubblicato il nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

In GUUE è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Assolombarda informa che il Regolamento (UE) 2024/1157, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Il regolamento entrerà in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a partire dal 21 maggio 2026, con alcune disposizioni che avranno date di applicazione differenti.

Il regolamento, composto da 86 articoli e 13 allegati, rivede la normativa vigente in materia di spedizioni di rifiuti, stabilendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, contribuire alla neutralità climatica, promuovere l’economia circolare e raggiungere l’obiettivo di inquinamento zero. Queste misure mirano a prevenire o ridurre gli impatti negativi delle spedizioni e del trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

Le nuove norme definiscono le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in base all’origine, alla destinazione, all’itinerario di spedizione, al tipo di rifiuto e al trattamento da applicare nel luogo di destinazione.

Il regolamento, con l’eccezione specificata all’art. 2, comma 2, si applica a:

  • spedizioni di rifiuti tra Stati membri, anche se attraversano paesi terzi;
  • spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
  • spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
  • spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione verso o da paesi terzi.

La nuova normativa vieta tutte le spedizioni di rifiuti destinate allo smaltimento all’interno dell’UE, salvo che siano concordate e autorizzate mediante procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Le spedizioni intra-UE di rifiuti per operazioni di recupero che rientrano nella “lista verde” continueranno ad essere consentite attraverso una procedura meno rigorosa stabilita negli obblighi generali di informazione.

Il Regolamento prevede anche una deroga (art. 4, comma 5) per le spedizioni di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, purché il quantitativo di rifiuti non superi i 250 kg, applicando gli obblighi generali di informazione previsti dall’art. 18.

Nonostante l’abrogazione formale del Regolamento (CE) n. 1013/2006 il 20 maggio 2024, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 21 maggio 2026, con alcune eccezioni:

  • le disposizioni relative agli Accordi per le zone di confine (art. 30 Reg. 1013/2006) cesseranno di applicarsi dal 20 maggio 2024;
  • le procedure di esportazione dei rifiuti elencati negli allegati III o III A (art. 37 Reg. 1013/2006) continueranno fino al 21 maggio 2027;
  • le disposizioni relative alle Relazioni degli Stati membri (art. 51 Reg. 1013/2006) continueranno fino al 31 dicembre 2025;
  • il recupero o smaltimento dei rifiuti di spedizioni autorizzate ai sensi del Reg. 1013/2006 dovrà essere completato entro il 21 maggio 2027;
  • le spedizioni verso impianti di recupero con autorizzazione preventiva dovranno essere completate non oltre il 21 maggio 2029.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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