L’art. 124, co. 10, del TUA stabilisce che “in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente”.

L’autorizzazione al recupero rifiuti in procedura semplificata non sostituisce il titolo edilizio
Su ricorso di una società che impugna l’ordine di messa in ripristino emesso dal Comune, il Tar affronta tre questioni di particolare interesse.
La prima: l’autorizzazione al recupero di rifiuti, a seguito di procedura semplificata ex dm 05.02.1998, presuppone, e non tiene luogo, che l’impianto sia dotato di idoneo titolo edilizio.
La seconda: la facile amovibilità dell’impianto non esclude la necessità del permesso di costruire. La terza questione, pur particolarmente rilevante, viene dichiarata assorbita e concerneva la possibilità urbanistica che l’impianto, assentito in procedura semplificata per l’esercizio, sorgesse in zona agricola. Tar Toscana n. 964/2016

ADR ACCORDO MULTILATERALE M287
TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR: L’ITALIA FIRMA IL NUOVO ACCORDO M287
Lo scorso giugno l’Italia ha firmato l’Accordo multilaterale M287 (ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR).
Tale documento ha come oggetto alcune importanti deroghe riguardanti l’applicazione della disciplina inerente il trasporto stradale di merci pericolose al trasporto dei rifiuti.
Le novità principali ricalcano in gran parte quanto già contenuto nell’Accordo M222 scaduto nell’agosto 2015.
Alla data attuale l’UNECE non ha ancora ufficializzato e pubblicato sul sito l’adesione italiana al documento e tanto meno ha tradotto il contenuto dello stesso nella nostra lingua.

Incentivi per lo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero dei RAEE
Incentivi per lo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero dei RAEE
L’acronimo RAEE è entrato ormai nel nostro linguaggio quotidiano da almeno 3-4 anni grazie alle recenti novità normative che hanno cercato di incrementare il più possibile i tassi di raccolta di questa tipologia di rifiuto che noi tutti produciamo nelle nostre case e nelle nostre imprese.
Ciò di cui però spesso ci si dimentica è che oltre alla raccolta è importante procedere poi al loro recupero. Spesso questa parte della filiera ci è oscura, in alcuni casi ignota ed in altri preferiamo ignorarla lasciando ad altri il compito di occuparsene.