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Contaminazione storica del sito: l’obbligo di bonifica perdura sino a quando non vengono rimosse le cause

L’art. 242, co. 11, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che “nel caso di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l’esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l’entità e l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti”.

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Scarico-depuratore

Lo scarico da depuratore ha la stessa natura dei reflui convogliati

In materia di tutela delle acque dall’inquinamento lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali (con prova a carico dell’accusa) devono ritenersi a natura mista e i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane e non si applicano le disposizioni penali del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5. Cass. pen., sentenza del 19.01.16

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Albo Gestori Ambientali – Formazione R.T.

Circolare n. 227 del 14 marzo 2016.

La Circolare n. 227 del 14 marzo 2016 contiene chiarimenti relativamente a due aspetti inerenti la formazione del responsabile tecnico.

In particolare il Comitato chiarisce se a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 120/2014 sia possibile realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla delibera 3/1999, e s.m.i, e se l’attestato di partecipazione ai suddetti corsi di formazione sostituisce la verifica iniziale della preparazione del soggetto prevista dall’articolo 13, comma 1, del DM 120/2014

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COLLEGATO AMBIENTALE – Legge 28 dicembre 2015, n. 221

Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. G.U. 18 gennaio 2016, n. 13.

Tra le disposizioni di interesse, si segnala

l’art. 13 – Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas (zuccheri da biomasse non alimentari, i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali), che, in ogni caso, fa salve le disposizioni del TUA. Quindi, il residuo deve essere preliminarmente qualificato come sottoprodotto secondo i canoni della normativa ambientale.

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