Accordi-multilaterali-adr

Tre nuovi accordi multilaterali per l’Italia

Recentemente l’Italia ha sottoscritto tre nuovi accordi multilaterali:

  • Accordo Multilaterale M276 relativo alla costruzione di veicoli FL e OX che utilizzano il gas naturale liquefatto come combustibile per la loro propulsione. Questo accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • L’Accordo Multilaterale M285 prevede, in deroga al punto 3 delle Disposizioni Supplementari dell’Istruzione di imballaggio P909, la possibilità di non confezionare in un imballaggio esterno un’apparecchiatura che contiene pile o batterie al litio assegnate ai numeri UN 3090, 3091, 3480 o 3481. Tale accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.
  • Accordo Multilaterale M286 relativo alla possibilità di non osservare le restrizioni relative al passaggio nelle gallerie di cui alla sezione 1.9.5.3.6 dell’ADR, per le merci a numeri ONU 2814, 2900, 3077 e 3082. In questo caso il mittente dovrà aggiungere al documento di trasporto la dicitura «Trasporto secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR (M286)». L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2016.

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adr_2016_cadmio_limitazioni

Modifica nella limitazione della commercializzazione del cadmio

Lo scorso 16 febbraio 2016, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/217 della Commissione che modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), riguardo la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, per quanto riguarda il cadmio.

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: http://bit.ly/1UcIQfd

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rifiuti_abbandonati

La mera qualifica di proprietario del sito non è sufficiente ai fini dei reati di gestione e smaltimento di rifiuti da parte di terzi

In materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito ove i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in questione, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell’ipotesi  in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti.

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commercio_ambulante_rifiuti

Commercio ambulante e Trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi.

Il nuovo anno vede la novità del c.d. Collegato Ambientale, di recente entrato in vigore.

Le novità della legge sono diverse, per cui si procederà ad una disamina nel corso delle varie newsletter.

Di rilievo l’art. 30 «Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi», che va ad aggiungere, all’art. 188 del TUA, un nuovo comma 1 bis:

“Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5”.

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