Si discute della legittimità di un provvedimento regionale (nella fattispecie della Regione Toscana) che ha limitato in particolari aree, dove il paesaggio rurale è inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, l’uso di fanghi di depurazione in agricoltura nel limite del 3% rispetto al sito. Può una Regione, di fatto, impedire lo svolgimento di detta attività per la tutela dei suoi specifici interessi, oppure una tale limitazione può essere stabilita solo con provvedimento statale?
Il T.A.R., anzitutto, rileva che non può dubitarsi che la disciplina dello spandimento dei fanghi sia da ricondurre alla disciplina dei rifiuti e che quest’ultima sia, a sua volta, da collocare – per giurisprudenza costante della Corte costituzionale (cfr. da ultimo sentenza Corte cost. 24 luglio 2009, n. 249) – nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, 2 co., lett. s), Cost.. Ciò detto, però, nel riconoscere piena legittimità al provvedimento della Regione Toscana, aggiunge che anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato per il raggiungimento di fini di propria competenza, ulteriori ed altri rispetto alla tutela dell’ambiente in senso stretto (come stabilire distanze minime degli impianti dai centri abitati o per preservare determinate aree). Tar Toscana sentenza del 20.04.2015
HP14: un’ importante conferma!
Il nostro paese riconferma ancora una volta:
“Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR ) per la classe 9 – M6 e M7”.
(Legge 6 agosto 2015, n. 125 – art. 7, comma 9 ter)
Legge 6 Agosto 2015 n. 125
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2015 la Legge n. 125 del 6 agosto 2015, conversione del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 (“enti territoriali”), recante modifiche al D. Lgs. 152/06 ; si riporta di seguito lo stralcio inerente le modifiche in tema di rifiuti:
9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonche’ per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalita’ dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7.
modifica D.M. 27 settembre 2010
Modifica del DM 27 settembre 2010 concernente la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
E’ stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale recante “modifica del DM 27 settembre 2010 concernente la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
Tale decreto è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio 2003/33/CE.