È possibile la “proroga” dell’autorizzazione ambientale

autorizzazione ambientale unicaL’art. 208, co. 12, del D. Lgs. 152/2006 non indica la durata del rinnovo, ma ove anche dovesse ritenersi che nel prevedere il rinnovo il legislatore abbia implicitamente supposto che lo stesso abbia una durata pari a quella della prima autorizzazione, vale a dire dieci anni, non si rinviene alcuna valida ragione per la quale debba escludersi categoricamente la possibilità di proroga dell’autorizzazione per un periodo limitato, in luogo del rinnovo, qualora, nonostante la sussistenza di problemi nella gestione che potrebbero portare al diniego del rinnovo, vi sia l’impegno del soggetto gestore ad una imminente soluzione degli stessi, così come avvenuto nel caso di specie. TAR Toscana sentenza del 01.06.2015

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Gestione rifiuti industriali – Nuove caratteristiche “HP” di pericolo dei rifiuti

Video YouTubeA partire dal 1° giugno 2015 è obbligatorio attenersi alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1357 del 18/12/2014; esso sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti.

Questo è il terzo di quattro video formativi che Marazzato Academy mette a disposizione per approfondire il caldissimo tema delle nuove caratteristiche “HP” di pericolo dei rifiuti e le relative implicazioni per le aziende produttrici e per gli addetti ai lavori, approfondendo caso per caso i criteri di assegnazione.

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Spandimento fanghi in agricoltura: la Regione può vietarlo in alcune aree?

Fanghi_agricoltura_spandimentoSi discute della legittimità di un provvedimento regionale (nella fattispecie della Regione Toscana) che ha limitato in particolari aree, dove il paesaggio rurale è inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, l’uso di fanghi di depurazione in agricoltura nel limite del 3% rispetto al sito. Può una Regione, di fatto, impedire lo svolgimento di detta attività per la tutela dei suoi specifici interessi, oppure una tale limitazione può essere stabilita solo con provvedimento statale?
Il T.A.R., anzitutto, rileva che non può dubitarsi che la disciplina dello spandimento dei fanghi sia da ricondurre alla disciplina dei rifiuti e che quest’ultima sia, a sua volta, da collocare – per giurisprudenza costante della Corte costituzionale (cfr. da ultimo sentenza Corte cost. 24 luglio 2009, n. 249) – nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, 2 co., lett. s), Cost.. Ciò detto, però, nel riconoscere piena legittimità al provvedimento della Regione Toscana, aggiunge che anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato per il raggiungimento di fini di propria competenza, ulteriori ed altri rispetto alla tutela dell’ambiente in senso stretto (come stabilire distanze minime degli impianti dai centri abitati o per preservare determinate aree). Tar Toscana sentenza del 20.04.2015

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HP14: un’ importante conferma!

AAIl nostro paese riconferma ancora una volta:

“Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR ) per la classe 9 – M6 e M7”.
(Legge 6 agosto 2015, n. 125 – art. 7, comma 9 ter)

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