Sistri. Sospensione dal 1 gennaio 2016?

pic_archivi_dati_5078_1Sistri, il funzionamento del sistema nel suo complesso e l’impatto sulle imprese in termini di costi.

Le imprese che da tempo operano loro malgrado con il Sistri, possono (forse) tirare un sospiro di sollievo vista la risoluzione presentata il 4 maggio ed approvata pochi giorni fà il 17 giugno 2015 in commissione, relativamente al sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti.

E’ noto da tempo agli operatori del settore che entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare debba avviare le procedure per l’affidamento della concessione del servizio, nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell’Unione europea di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico.

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Modifiche relative alla compilazione delle schede di sicurezza

Immagine fonte: http://www.icarocortona.it/news/ControlliREACHUmbria.aspx

LE MODIFICHE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA (SDS) DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI INTRODOTTE DAL REG. 830/15/CE

Il 1° giugno 2015 entrano in vigore alcune modifiche al Reg. 1907/2006/CE cd. “REACH” introdotte dal Reg. 453/10/CE e dal Reg. 830/15/CE
Le modifiche introdotte dal Reg. 453/10/CE riguardano le schede di sicurezza (SDS) delle sostanze e dei preparati pericolosi; il nuovo Reg. 830/15/CE invece entra in vigore proprio il 1° giugno e anch’esso apporta alcune modifiche inerenti la compilazione delle schede di sicurezza (SDS) delle sostanze e dei preparati pericolosi; sostanzialmente viene introdotta una deroga per le aziende fornitrici di SDS nel periodo antecedente al 1 giugno 2015, cioè tali schede possono essere utilizzate fino al 31 maggio 2017 senza che siano conformi all’allegato del suddetto Reg. 830/15/CE, il quale sostituisce l’allegato II del Reg. 1907/06/CE (modificato sia dall’art. 59 par. 5 del Reg. 1272/08/CE sia dal Reg. 453/10/CE).

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ADR 2017

ADR 2015ADR 2017 NEWS!

La prossima edizione delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose (19° ed.), non ancora pubblicata, conterrà una nuova norma a favore dei liquidi infiammabili viscosi non tossici e non corrosivi che hanno però una pericolosità per l’ambiente, sulla falsa riga di quanto già previsto e in vigore per UN 3082 e UN 3077.
Tutti i liquidi infiammabili viscosi, non tossici e non corrosivi ma pericolosi per l’ambiente, confezionati in quantitativo non superiore ai 5 lt., saranno esenti dalla normativa se saranno in grado di rispettare le disposizioni d’imballaggio di cui al 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8 (nuovo paragrafo 2.3.2.5.2).
La norma in questione entrerà in vigore con i prossimi regolamenti ADR/RID/ADN 2017 e IMDG 38-2016

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Principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di gestione: vale anche per i rifiuti speciali?

gestione deposito temporaneoLa Corte Costituzionale ha affermato che i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali sono definiti ambiti territoriali ottimali per le tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, ma non già per le medesime attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento dello stesso. Vero è però che nelle norme si rinviene una linea di politica legislativa favorevole ad una rete integrata di impianti appropriati, atta a garantire lo smaltimento dei rifiuti speciali in prossimità al luogo di produzione, ma senza che ciò possa tradursi in un divieto: ed infatti “nella disciplina statale l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne «permette» anche altre”. Consiglio di Stato, sentenza del 23 marzo 2015

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