1. Dopo l’articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: “Articolo 182-bis
(Principi di autosufficienza e prossimità)
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell’ambiente e della salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere
limitato l’ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come
impianti di recupero, qualora sia accertato che l’ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza
la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di
gestione dei rifiuti. Può essere altresì limitato, con le modalità di cui al periodo precedente, l’invio
di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n.
1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.
Articolo 182-ter
(Rifiuti organici)
1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO,
ciascuno per le proprie competenze e nell’ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione
vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto misure volte a incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione
ambientale;
c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la
salute umana e l’ambiente. “.