discarica

Progettazione e gestione delle discariche: quali limiti sono superabili dalle regioni?

La materia ambientale, cui va ricondotta la regolamentazione dell’attività di progettazione e gestione delle discariche, ricade nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La Regione può statuire, in materia, o ai sensi dell’art. 196, co. 1, lett. o), del TUA, per «la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione … di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare»; ovvero, stabilendo livelli di tutela più elevati di quelli stabiliti dalla normativa statale.

Nel primo caso, tuttavia, le disposizioni regionali devono essere limitate «per rifiuti di tipo particolare»; nel secondo caso, poiché non sussiste un potere regionale di stabilire, in generale, livelli di tutela più elevati di quelli stabiliti dalla normativa statale, in tanto i maggiori limiti regionali sono consentiti in quanto mirino direttamente ad ambiti che la normativa statale affida, anche in via di completamento della disciplina, alla competenza regionale (salute, governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali, etc.).

Senza questi presupposti ogni intervento regionale in materia è illegittimo (sul tema si veda anche S. Casarrubia, Rassegna della Giurisprudenza, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, marzo 2013, Ed. EPC). TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 522 del 17 marzo 2016

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Salvatore Casarrubia

Avvocato specializzato in diritto ambientale, diritto della sicurezza sul lavoro e in diritto penale impresa.

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