(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue: a) l’articolo 188 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 188
(Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita’ agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilita’ per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita’, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto dal golamento (CE) n.1013/2006, qualora il
produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed
abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), la responsabilita’ di ciascuno di tali soggetti e’
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto
sistema.
3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la
responsabilita’ dei soggetti non iscritti al sistema di controllo
della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell’art. 212, comma 8,
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e’ esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di
raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita’ di recupero o di smaltimento, a condizione che il
produttore sia in possesso del formulario di cui all’articolo 193
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione
alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e’ elevato a sei
mesi e la comunicazione e’ effettuata alla regione.
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti
raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei
rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4.
5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal
produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai
detentori precedenti dei rifiuti.”;
b) dopo l’articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-bis
e 188-ter:
“Articolo 188-bis
(Controllo della tracciabilita’ dei rifiuti)
1. In attuazione di quanto stabilito all’articolo 177, comma 4,
la tracciabilita’ dei rifiuti deve essere garantita dalla loro
produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri
di carico e scarico nonche’ del formulario di identificazione di cui
agli articoli 190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non
e’ tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonche’ dei
formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di
movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita’
dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all’autorita’ di controllo
in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato
elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad
eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell’attivita’ devono essere consegnati
all’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione. Per gli impianti di
discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato
fino al termine della fase di gestione post operativa della
discarica.
4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico di cui all’articolo 190, nonche’ dei formulari di
identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall’articolo 193.
Articolo 188-ter
(Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI))
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all?articolo 188-bis,
comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali
pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con
piu’ di dieci dipendenti, nonche’ le imprese e gli enti che
effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che
producano per effetto di tale attivita’ rifiuti non pericolosi,
indipendentemente dal numero di dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali
rifiuti per conto dei consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o
smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale,
l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o
noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono
affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che
effettua il successivo trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita’
dei rifiuti (SISTRI) di cui all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che
non hanno piu’ di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi derivanti da attivita’ diverse da quelle di cui
all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla
regione Campania.
3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti e’
calcolato con riferimento al numero delle persone occupate
nell’unita’ locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di
lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale,
con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se
temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione
dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unita’ lavorative annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all?articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti
urbani del territorio della regione Campania.
5. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, puo’ essere esteso l’obbligo di
iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti
(SISTRI) di cui all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle
categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti
speciali pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di
ente o di impresa, nonche’ ai soggetti di cui al decreto previsto
dall’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, recante modalita’ semplificate di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei
distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE), nonche’ dei gestori dei centri di assistenza
tecnica di tali apparecchiature.
6. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto
delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l’applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di
cui all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative
alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e
successive modificazioni, ivi compresa l’adozione di un sistema di
interscambio di dati previsto dall’articolo 26, parafrafo 4, del
predetto regolamento. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti,
sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale
interessata dal trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e’
effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del
presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza
militare dello Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e
le modalita’ con le quali il sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell’economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno, da adottare
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare potranno essere individuate modalita’
semplificate per l’iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il
produttore e’ tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI
entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosita’ dei
rifiuti.”;
c) l’articolo 189 e’ sostituito dal seguente:
“Articolo 189
(Catasto dei rifiuti)
1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall’articolo 3 del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e’ articolato in
una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in
Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome
per la protezione dell’ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui
al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attivita’ di
gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunita’ montane comunicano
annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, secondo le modalita’ previste dalla legge 25 gennaio
1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
a) la quantita’ dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita’ dei rifiuti speciali raccolti nel proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o
privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita’ dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attivita’ di gestione dei rifiuti, nonche’
i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita’ raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo
della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo
188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3,
lettera d), sono trasmesse all’ISPRA, tramite interconnessione
diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita’ dei
rifiuti nella regione Campania di cui all’articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le
attivita’ di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le
informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresi’ ai
comuni di cui all?articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono
al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di
cui all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono
all’elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed
alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento
degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta,
all’invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in
materia rifiuti. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la
pubblicita’. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si
applica quanto previsto dall’articolo 220, comma 2.”;
d) l’articolo 190 e’ sostituito dal seguente:
“Articolo 190
(Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e
b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere
effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni
impianto di produzione o, nel caso in cui cio’ risulti eccessivamente
oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di
identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di
destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni
dalla data dell’ultima registrazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi,
possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali
interessate o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse,
che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico
sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo
qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e
gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui
registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora
sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri
sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di
carico e scarico e’ quella di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del
Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in
litri” la congiunzione: “e” e’ sostituita dalla disgiunzione: “o”.
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui
all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo’
essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell’elenco dei rifiuti.”;
e) L’articolo 193 e’ sostituito dal seguente:
“Articolo 193
(Trasporto dei rifiuti)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che
non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all?articolo 188-bis,
comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un
formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i
seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita’ del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal
modo da’ atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario
deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono
essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e’ responsabile per quanto indicato nella
Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di
identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei
rifiuti e per le eventuali difformita’ tra la descrizione dei rifiuti
e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita’ riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico .
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi
devono essere imballati ed etichettati in conformita’ alle norme
vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze
pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania,
tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei
rifiuti (SISTRI) di cui all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
nonche’ per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in
regioni diverse dalla regione Campania di cui all?articolo 188-ter,
comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma
1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal
soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne’ ai trasporti di
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi,
in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita’ di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne’ al trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta
di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati
occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati
complessivamente per non piu’ di quattro volte l’anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento
chilogrammi o cento litri l’anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro
dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e
vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici
regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono
essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei
predetti formulari di identificazione e’ gratuita e non e’ soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di
identificazione e’ validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta
percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e’
sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non
aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all?articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma
1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio
relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area
movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione
dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non e’
considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente
decreto.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu’
produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere
effettuata nel piu’ breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede
del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di
cui all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso,
tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso
dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche’ le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi
compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non
rientrano nelle attivita’ di stoccaggio di cui all’articolo 183,
comma 1, lettera v), purche’ le stesse siano dettate da esigenze di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita’ di
carico e scarico, di trasbordo, nonche’ le soste tecniche all’interno
dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attivita’ di
stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) purche’
siano effettuate nel piu’ breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita’ per caso fortuito o per forza
maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in
cui hanno avuto inizio predette attivita’. Ove si prospetti
l’impossibilita’ del rispetto del predetto termine per caso fortuito
o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima
Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e
comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la
provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti
pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi
di controllo, il detentore del rifiuto dovra’ adottare, senza indugio
e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire
eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana.
La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante
il periodo in cui perduri l’impossibilita’ per caso fortuito o per
forza maggiore. In caso di persistente impossibilita’ per caso
fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a
decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attivita’ di cui al
primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sara’
obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformita’ agli
articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all?articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il
formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30
giugno 2009.”.
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui
all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni.