(Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 185
(Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita’ di costruzione, ove sia certo che esso verra’ riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e’ stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),
paglia, sfalci e potature, nonche’ altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in
pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta
del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni
normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di
recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto
quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o
all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie,
e smaltite in conformita’ del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal
trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie
specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte
Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di
inondazioni o siccita’ o ripristino dei suoli se e’ provato che i
sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE
della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato
naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati
escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.