Campionamento rifiuti: ci sono regole vincolanti in sede di contestazione?

L’art. 8 del D.M. 5/02/1998, intitolato “Campionamenti e analisi”, richiama le norme UNI 10802 per il campionamento di rifiuti, agli specifici fini della loro caratterizzazione chimico-fisica e si riferisce a campionamenti e analisi che sono effettuati a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti siano prodotti.

Si tratta, dunque, di un insieme di disposizioni prive di portata generale, perché dirette allo specifico scopo di disciplinare le analisi effettuate a cura del titolare dell’impianto di produzione di rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, per le sole tipologie di rifiuti individuate dallo stesso decreto ministeriale.

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Le acque piovane di dilavamento, se contaminate, sono reflui industriali

Il tema che viene sottoposto alla Corte investe il concetto di scarichi di reflui industriali ed in particolare l’incidenza delle acque meteoriche che raccolgono sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali o commerciali (nel caso di specie, trattasi di una stazione di servizio per rifornimento di carburante).

L’art. 74 TUA, alla lett. h), stabilisce che si intendono per “acque reflue industriali” “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.

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Regione Veneto: Acque di Scarico Disciplinate Dall’AUA

Allo scopo di fornire indicazioni operative e applicative sulle casistiche rientranti nei titoli abilitativi dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) , la Regione Veneto ha introdotto ulteriori precisazioni e semplificazioni in merito alle autorizzazioni agli scarichi. In particolare la delibera della Giunta regionale 29 aprile 2014, n.622 ha integrato ulteriormente le prime indicazioni e istruzioni, fornite dal Dgr 3 ottobre 2013, n.1775, relative all’applicazione dell’AUA. La suddetta Dgr 622/2014 ha coordinato e armonizzato la normativa nazionale, in particolare il D.lgs 152/2006, con il Piano Regionale di tutela delle Acque (approvato con Dcr 107/2009).

In virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 124 del D.lgs 152/2006, nella delibera viene precisato che, per quanto concerne gli scarichi di acque reflue assimilate al domestico (individuate all’articolo 34 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di tutela delle acque),  recapitanti in pubblica fognatura, non è necessaria alcuna autorizzazione (art.124  comma 4 e art. 107 comma 2 del D.lgs 152/2006),  ivi compresa l’AUA: sarà sufficiente quindi solo un consenso/nulla-osta, senza scadenza, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato (valido finché non intervengano variazioni significative dello scarico).

Per quanto concerne inoltre lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio rientrante nelle casistiche previste all’articolo 39, comma 3 del Piano Regionale di tutela delle acque (lettere dalla a) alla e)), la Regione del Veneto ne ha disposto l’assoggettamento al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b), del

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