Allo scopo di fornire indicazioni operative e applicative sulle casistiche rientranti nei titoli abilitativi dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) , la Regione Veneto ha introdotto ulteriori precisazioni e semplificazioni in merito alle autorizzazioni agli scarichi. In particolare la delibera della Giunta regionale 29 aprile 2014, n.622 ha integrato ulteriormente le prime indicazioni e istruzioni, fornite dal Dgr 3 ottobre 2013, n.1775, relative all’applicazione dell’AUA. La suddetta Dgr 622/2014 ha coordinato e armonizzato la normativa nazionale, in particolare il D.lgs 152/2006, con il Piano Regionale di tutela delle Acque (approvato con Dcr 107/2009).
In virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 124 del D.lgs 152/2006, nella delibera viene precisato che, per quanto concerne gli scarichi di acque reflue assimilate al domestico (individuate all’articolo 34 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di tutela delle acque), recapitanti in pubblica fognatura, non è necessaria alcuna autorizzazione (art.124 comma 4 e art. 107 comma 2 del D.lgs 152/2006), ivi compresa l’AUA: sarà sufficiente quindi solo un consenso/nulla-osta, senza scadenza, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato (valido finché non intervengano variazioni significative dello scarico).
Per quanto concerne inoltre lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio rientrante nelle casistiche previste all’articolo 39, comma 3 del Piano Regionale di tutela delle acque (lettere dalla a) alla e)), la Regione del Veneto ne ha disposto l’assoggettamento al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b), del
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