Regione Veneto: Acque di Scarico Disciplinate Dall’AUA

Allo scopo di fornire indicazioni operative e applicative sulle casistiche rientranti nei titoli abilitativi dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) , la Regione Veneto ha introdotto ulteriori precisazioni e semplificazioni in merito alle autorizzazioni agli scarichi. In particolare la delibera della Giunta regionale 29 aprile 2014, n.622 ha integrato ulteriormente le prime indicazioni e istruzioni, fornite dal Dgr 3 ottobre 2013, n.1775, relative all’applicazione dell’AUA. La suddetta Dgr 622/2014 ha coordinato e armonizzato la normativa nazionale, in particolare il D.lgs 152/2006, con il Piano Regionale di tutela delle Acque (approvato con Dcr 107/2009).

In virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 124 del D.lgs 152/2006, nella delibera viene precisato che, per quanto concerne gli scarichi di acque reflue assimilate al domestico (individuate all’articolo 34 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di tutela delle acque),  recapitanti in pubblica fognatura, non è necessaria alcuna autorizzazione (art.124  comma 4 e art. 107 comma 2 del D.lgs 152/2006),  ivi compresa l’AUA: sarà sufficiente quindi solo un consenso/nulla-osta, senza scadenza, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato (valido finché non intervengano variazioni significative dello scarico).

Per quanto concerne inoltre lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio rientrante nelle casistiche previste all’articolo 39, comma 3 del Piano Regionale di tutela delle acque (lettere dalla a) alla e)), la Regione del Veneto ne ha disposto l’assoggettamento al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 152 del 2006. In tali casi l’articolo 39 del Piano di tutela delle acque ha previsto che l’autorizzazione allo scarico sia “…tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia”. Al fine quindi di non appesantire ulteriormente il procedimento autorizzatorio semplificato previsto dall’art. 39 del Piano Regionale di tutela delle acque, la Dgr 622/2014 ha escluso dalla disciplina dell’AUA i predetti scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

In aggiunta, la delibera ha determinato che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, previsto dall’articolo 113, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 152 del 2006 e disciplinato dall’articolo 39, comma 1 del Piano Regionale di tutela delle acque (PTA), rientra nella disciplina dell’AUA. Vengono comprese nel predetto articolo del PTA le acque di dilavamento di aree scoperte facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate nell’ Allegato F del PTA,ove vi sia la presenza di:

“a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;
b) lavorazioni;
c) ogni altra attività o circostanza, “
per le quali vi sia un dilavamento, non occasionale e fortuito,  delle sostanze pericolose (di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 del D.lgs. 152/2006, Parte Terza) che non si esaurisce con le acque di prima pioggia.

Clicca qui per consultare la DGRV 29 aprile 2014, n. 622
Clicca qui per consultare la DGRV 3 ottobre 2013, n.1775
Clicca qui per consultare la la deliberazione del consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 (Piano regionale di tutela delle acque)

Dott. Luca Geranio
Ecomania Servizi srl

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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