Nell’ADR 2015 troviamo quello che era l’Accordo Multilaterale M268 sottoscritto dall’Italia il 22 settembre 2014, il cui contenuto prevedeva l’introduzione di un nuovo numero ONU: UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI.
Disposizione Speciale 663
Questa rubrica deve essere utilizzata soltanto per imballaggi, grandi imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non a fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti agli elementi degli imballaggi quando essi vengono presentati per il trasporto.