DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010 n 219 qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche’ modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche’ modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla

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ALLEGATO D Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

Introduzione
Il  presente   elenco   armonizzato   di   rifiuti   verra’   rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed  in  particolare di  quelle  prodotte  dall’attivita’  di  ricerca,  e  se  necessariomodificato  in   conformita’   dell’articolo   39   della   direttiva 2008/98/CE. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto  nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un  oggetto  e’  considerato  un  rifiuto  solo  se   rientra   nella definizione  di  cui  all’articolo  3,  punto   1   della   direttiva 2008/98/CE.
1. Ai rifiuti inclusi nell’elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino  applicazione le disposizioni di cui  agli  articoli  2,  5  e  7  della  direttiva
2008/98/CE.
2. I diversi  tipi  di  rifiuto  inclusi  nell’elenco  sono  definiti specificatamente mediante un codice a  sei  cifre  per  ogni  singolorifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i  rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando  i  titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire  al  codice  a  sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei  codici  dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E’ possibile che  un determinato impianto o stabilimento  debba  classificare  le  proprie attivita’ riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un  fabbricante di automobili puo’ reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti  dalla  lavorazione  e  dal  trattamento   superficiale   di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti  metalli
provenienti da trattamento e ricopertura di  metalli)  o  ancora  nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I  rifiuti  di  imballaggio  oggetto  di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di

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Responsabilita’ della gestione dei rifiuti Articolo 16 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue: a) l’articolo 188 e’ sostituito dal seguente: “Articolo 188

(Responsabilita’ della gestione dei rifiuti)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita’  agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore conserva la  responsabilita’  per  l’intera  catena  di  trattamento, restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita’, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di

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