Articolo 35 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All’articolo 258 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. I soggetti  di
cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema  di
controllo  della  tracciabilita’  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e  che  omettano  di  tenere
ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico  di
cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati  in
un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano  all’obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita’ di cui
all’articolo 1, comma 1, della  legge  25  gennaio  2006,  n.  29,  e
all’articolo 6, comma 1 del  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.”;
b) al comma  3,  le  parole:  “comma  2”  sono  sostituite  dalle
seguenti: “comma 1” e le parole: “per i rifiuti non pericolosi  e  da
duemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti
pericolosi”sono soppresse;
c) il comma 4 e’ sostituito dal  seguente:  “4.  Le  imprese  che
raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti  non  pericolosi  di  cui
all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto
di rifiuti  senza  il  formulario  di  cui  all’articolo  193  ovvero
indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  milleseicento  euro  a
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del
codice penale a chi,  nella  predisposizione  di  un  certificato  di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni  sulla  natura,  sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a
chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”;
d) al comma 5, dopo le parole: “all’articolo 193”  sono  aggiunte
le seguenti: “da parte dei soggetti obbligati”;
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. I  soggetti
di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione
ivi prescritta ovvero la effettuino in  modo  incompleto  o  inesatto
sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da
duemilaseicento  euro   a   quindicimilacinquecento   euro;   se   la
comunicazione  e’  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio  1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ventisei
euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di
cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo  incompleto
o inesatto, e’ punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
duemilaseicento  euro   a   quindicimilacinquecento   euro;   se   la
comunicazione  e’  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio  1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ventisei
euro a centosessanta euro.”.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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