(Modifiche all’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. I soggetti di
cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all?articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere
ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di
cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita’ di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e
all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.”;
b) al comma 3, le parole: “comma 2” sono sostituite dalle
seguenti: “comma 1” e le parole: “per i rifiuti non pericolosi e da
duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti
pericolosi”sono soppresse;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto
di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero
indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del
codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”;
d) al comma 5, dopo le parole: “all’articolo 193” sono aggiunte
le seguenti: “da parte dei soggetti obbligati”;
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. I soggetti
di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione
ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la
comunicazione e’ effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di
cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto
o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la
comunicazione e’ effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei
euro a centosessanta euro.”.