(Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 183
(Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o piu’ caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;
c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o