Italia firma nuovi Accordi multilaterali ADR

L’Italia ha firmato in data 22/09/2014 quattro nuovi accordi multilaterali ADR e per la precisione:

M 228 – Possibilità di trasportare prototipi di batterie al litio ionico in deroga alla DS 310 ADR – scadenza 27/12/2015;

M 258 – Possibilità di trasportare, a certe condizioni, tubi di calore contenenti UN 1005 in deroga alle disposizioni dell’istruzione P200 – scadenza 05/03/2018;

M 268 – Questo accordo anticipa le disposizioni ADR 2015 relative al trasporto di imballi vuoti sporchi (UN3509) – scadenza 01/01/2015;

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Cap. 7.3 – ADR 2015

Ringraziamo l’autore Enrico Cappella – Consulente ADR/RID, per il prezioso contributo che pubblichiamo con piacere, certi che la sua professionalità arricchirà le nostre pagine a favore di quanti ci seguono.

Il nuovo testo porta con sè, tra le altre cose, la revisione delle disposizioni speciali di trasporto applicabili al trasporto in rinfusa (capitolo 7.3 ADR).

La nuova colonna numero 17 della tabella ‘A’ (lista delle merci pericolose), vede nuovi codici con relativi significati da conoscere.

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Cap. 7.3 – ADR 2015

Il nuovo testo porta con sè, tra le altre cose, la revisione delle disposizioni speciali di trasporto applicabili al trasporto in rinfusa (capitolo 7.3 ADR).

La nuova colonna numero 17 della tabella ‘A’ (lista delle merci pericolose), vede nuovi codici con relativi significati da conoscere.

I nuovi codici saranno del tipo:

“VC”
“AP”

I codici VC (sono tre), sono generali e prescrivono il trasporto con un determinato tipo di veicolo o contenitore.

I codici AP (sono dieci), sono invece specifici andando ad individuare i requisiti particolari per il trasporto alla rinfusa di quella determinata merce pericolosa.

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ADR 2015: Esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci pericolose.

di  ENRICO CAPPELLA

Consulente ADR/RID


Con l’introduzione del nuovo paragrafo 1.1.3.10 in ADR 2015, viene prevista una specifica nuova esenzione riguardante il trasporto di lampade contenenti merci pericolose.

Il trasporto delle lampade non è soggetto all’ADR, purchè le stesse non contengano materiali radioattivi (le lampade contenenti materiale radioattivo sono trattate nella sottosezione 2.2.7.2.2.2. (b) di ADR 2015 e non contengano mercurio in quantità superiori a quelle indicate nella disposizione speciale 366.

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