ADR 2015: Esenzioni relative al trasporto di lampade contenenti merci pericolose.

Con l’introduzione del nuovo paragrafo 1.1.3.10 in ADR 2015, viene prevista una specifica nuova esenzione riguardante il trasporto di lampade contenenti merci pericolose.

Il trasporto delle lampade non è soggetto all’ADR, purchè le stesse non contengano materiali radioattivi (le lampade contenenti materiale radioattivo sono trattate nella sottosezione 2.2.7.2.2.2. (b) di ADR 2015 e non contengano mercurio in quantità superiori a quelle indicate nella disposizione speciale 366.

L’esenzione riguarda le seguenti situazioni di trasporto:

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La nuova rubrica per gli imballaggi di scarto UN 3509 e ADR 2015

Nel dicembre 2013 è stato sottoscritto, da Francia, Belgio, Spagna, Olanda, Germania, Svizzera e Portogallo, in deroga dall’ADR 1.5.1, l’Accordo Multilaterale M268 riguardante gli imballaggi di scarto. L’Italia non ha aderito a detto accordo.

L’accordo M268 anticipa quanto sarà introdotto con ADR 2015, ovvero la nuova rubrica UN 3509 (Classe 9, disposizione speciale 663). Questa rubrica modificherà in modo rilevante gli aspetti riguardanti gli “imballaggi di scarto” che abbiano contenuto merci pericolose (anche gli imballaggi-rifiuto possono identificarsi in tale rubrica).

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ADR 2015 – La nuova rubrica per gli imballaggi di scarto UN 3509

Importanti novità in vista per i trasporti degli imballaggi di scarto che hanno contenuto sostanze pericolose.

La gestione dei trasporti di imballi vuoti sporchi, quindi non bonificati, quando destinati allo smaltimento, al riciclo o al recupero, cambierà con la prossima edizione dei regolamenti ADR/RID/ADN.

L’Accordo Multilaterale M268 sarà revocato, nei Paesi firmatari, il prossimo 31 Dicembre 2014 e completamente integrato in ADR 2015.

Verrà quidi modificato in modo rilevante, gli aspetti riguardanti gli “imballaggi di scarto” che abbiano contenuto merci pericolose.

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ADR Trasporto di Pitture UN 1263

Tutte le aziende che effettuano trasporti di Pitture attribuite al numero UN 1263 sono tenute alla verifica della corretta compilazione del documento di trasporto.

Nella Tabella A, capitolo 3.2 ADR è possibile individuare la disposizione speciale 640X (colonna 6), il cui significato è:

“Le caratteristiche fisiche e tecniche menzionate nella colonna (2) della Tabella A del capitolo 3.2, determinano l’attribuzione di differenti codici-cisterna per il trasporto di materie dello stesso gruppo di imballaggio in cisterne ADR. Al fine di identificare le caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto trasportato in cisterna, le seguenti indicazioni devono essere aggiunte, solo nel caso di trasporto in cisterne ADR, alle diciture che devono comparire sul documento di trasporto:

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