Le terre e rocce da scavo sono costituite da materiale che si origina dallo scavo di terreni vergini, dove sono assenti rifiuti (ad es. rifiuti da costruzione e da demolizione, scorie ecc. ) o materiali di origine antropica.
Possono essere gestite come: Rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a) Sottoprodotto (art.186 )
Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere svincolate dalle disposizioni in materia di rifiuti e utilizzate con due possibili destinazioni
1) Nei cicli industriali in sostituzione dei materiali di cava purchè siano rispettate le condizioni fissate dall’art. 183, comma 1, lett. p)
2) per reinterri, per riempimenti, per rimodellazioni, per rilevati, purchè siano soddisfatte le condizioni nelle lettere da a) a g) del c. 1 art.186