Trasporto Transfrontaliero di Rifiuti Prorogati i termini per la presentazione della richiesta ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Con Deliberazione n. 3 del 14 marzo 2011, il Comitato nazionale dell’Albo gestori Ambientali ha prorogatoe i termini della deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3 (art. 1, co.6 e art. 2, commi 1 e 3) relativa ai requisiti e criteri per l’iscrizione all’Albo in merito all’esercizio di trasporti transfrontalieri nel territorio italiano, fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato della medesima deliberazione n. 3.

PROT. N. 03/ALBO/CN 14 MARZO 2011
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 14 marzo 2011.

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Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 marzo 2011

Rifiuti: modifiche agli obblighi di comunicazione annuale
Circolare recante indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all’art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010
A seguito dell’introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli

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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti

Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2011

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche’ l’attuazione della direttiva 2008/103/CE.
(GU n. 61 del 15-3-2011 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per l’adempimento di  obblighi  derivanti dall’appartenenza  dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2007, ed, in  particolare, l’articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,  accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione 2009/603/CE  della  Commissione,  del  5  agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori  di pile e accumulatori in conformita’  della  direttiva  2006/66/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei deputati;
Preso  atto  che  la  competente  commissione  del   Senato   della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia, dell’economia  e  delle   finanze,   dell’interno,   dello   sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e

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DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20 Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011

DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20
(GU n. 60 del 14-3-2011)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto, in particolare, l’articolo 195, comma 2, lettera q), del predetto decreto, che prevede l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Universita’ o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito
e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all’ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della

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