Trasporto Transfrontaliero di Rifiuti Prorogati i termini per la presentazione della richiesta ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Con Deliberazione n. 3 del 14 marzo 2011, il Comitato nazionale dell’Albo gestori Ambientali ha prorogatoe i termini della deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3 (art. 1, co.6 e art. 2, commi 1 e 3) relativa ai requisiti e criteri per l’iscrizione all’Albo in merito all’esercizio di trasporti transfrontalieri nel territorio italiano, fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato della medesima deliberazione n. 3.

PROT. N. 03/ALBO/CN 14 MARZO 2011
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 14 marzo 2011.
Modifiche e integrazioni alla deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, recante: “Prime disposizioni
applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel
territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, del D. Lgs. 152/06, come sostituito
dall’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010”.
IL COMITATO NAZIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, pubblicato sulla G.U. del
10 dicembre 2010 e in vigore dal 25 dicembre 2010;
Visto, in particolare, l’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010, che ha sostituito l’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il quale, tra l’altro, prevede l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato
Albo, anche per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e
della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1,
lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell’Albo la determinazione dei
criteri per l’iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, recante prime disposizioni applicative per
l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui
all’articolo 194, comma 3, del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010;
Considerato che le rappresentanze diplomatiche di alcuni Stati dell’Unione Europea (Francia, Austria,
Germania, Paesi Bassi) hanno evidenziato le difficoltà, a loro rappresentate dalle associazioni
dell’autotrasporto dei propri Paesi, in ordine al rispetto dei termini previsti per la presentazione della
documentazione integrativa di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, commi 1 e 3, della deliberazione 22
dicembre 2010, n. 3, e, pertanto, ne hanno richiesto la proroga;
Considerato che le Sezioni regionali e provinciali hanno fatto presente che ad oggi solo alcune, tra le
numerose imprese che hanno presentato la domanda di iscrizione ai sensi della deliberazione 22
dicembre 2010 n. 3, sono state nella condizione di poter far pervenire la documentazione integrativa
richiesta;

Considerato che la predetta deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, è stata adottata sulla base
dell’urgente necessità di consentire alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del D. Lgs.
205/2010 di proseguire l’attività stessa nell’attesa di definire, con ulteriore deliberazione, appositi criteri
e requisiti, nonché i termini per la presentazione della relativa documentazione, per l’iscrizione all’Albo
per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3,
del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010;

Considerato, altresì, che la delibera relativa ai criteri e ai requisiti per l’iscrizione all’Albo per il solo
esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano è in corso di elaborazione, anche in
considerazione delle necessità connesse alla armonizzazione delle diverse legislazioni in ordine ai titoli
abilitativi nei diversi Paesi;
Ritenuto, pertanto, di prorogare i termini di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, commi 1 e 3, della
deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, fino alla adozione della delibera relativa ai criteri e ai requisiti per
l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano;
DELIBERA

Articolo 1
(Proroga di termini)

1.I termini di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, commi 1 e 3, della deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3,
sono prorogati fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana del comunicato relativo alla deliberazione concernente i criteri, i requisiti e i termini
per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui
all’articolo 194, comma 3, del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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