ATTIVITÀ LAVORATIVE E AREE AD ELEVATA PROBABILITÀ DI ALTA CONCENTRAZIONE DI GAS RADIOATTIVO RADON

Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante “Attuazione delle direttive 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari” è stato pubblicato – per la prima volta – nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136; esso costituisce il principale riferimento legislativo italiano relativamente alla radioattività naturale e alla presenza, sul territorio nazionale, del gas radioattivo RADON.

Le disposizioni di cui al Capo III bis – Esposizione da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni del D.Lgs. 230/1995 si applicano (articolo 10 Bis) alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.

Le attività lavorative a cui si applicano le disposizioni del Capo III bis comprendono:

a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a

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