ATTIVITÀ LAVORATIVE E AREE AD ELEVATA PROBABILITÀ DI ALTA CONCENTRAZIONE DI GAS RADIOATTIVO RADON

Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante “Attuazione delle direttive 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari” è stato pubblicato – per la prima volta – nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136; esso costituisce il principale riferimento legislativo italiano relativamente alla radioattività naturale e alla presenza, sul territorio nazionale, del gas radioattivo RADON.

Le disposizioni di cui al Capo III bis – Esposizione da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni del D.Lgs. 230/1995 si applicano (articolo 10 Bis) alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.

Le attività lavorative a cui si applicano le disposizioni del Capo III bis comprendono:

a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;

b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;

c) attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;

d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;

e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV del D.Lgs. 230/1995;

f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

Nel presente articolo si intende sottolineare quanto previsto al Capo III bis – Esposizione da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. e in particolare quanto recato all’articolo 10 sexies relativamente alla <<individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazione di attività di RADON>>. Si precisa, per inciso, che l’articolo 10 sexies del D.Lgs. 230/1995 è stato aggiunto dall’art. 5 del D.Lgs. 26/05/2000, n. 241, con decorrenza dal 01/01/2001; pertanto, essendo trascorsi più di 10 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per quanto attiene, in particolare, all’obbligo di individuazione delle zone che presentano un potenziale rischio per la salute riconducibile alla presenza di RADON – appare ingiustificato ogni ulteriore ritardo nell’attuazione dell’adempimento di cui trattasi da parte delle regioni.

Il decreto in parola, in particolare, prevede che sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all’articolo 10 septies del D.Lgs. 230/2005 e s.m.i., le regioni e le province autonome individuino le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, di cui all’articolo 10 ter, comma 2 del D.Lgs. 230/1995.

A tal fine il Legislatore prevede – alternativamente – quanto segue:

a) qualora siano già disponibili dati e valutazioni tecnico – scientifiche, le regioni e le province autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;

b) le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei rispettivi territori.

L’individuazione delle zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon deve essere aggiornata – ex lege – ogni volta che il risultato di nuove indagini lo renda necessario.

Una volta che ciascuna regione o provincia autonoma abbia individuato – secondo le modalità previste all’art. 10 sexies, commi 1 e 2 del D.Lgs. 230/1995 –  le zone del territorio in cui sia prevedibile ovvero sia stata strumentalmente misurata un’elevata concentrazione di radon (tipicamente 200 Bq/m3), l’elenco delle zone (località) deve essere pubblicato – ex lege – nella Gazzetta Ufficiale.

In Sardegna è in corso, da parte di RADON FREE (www.radon-free.com), una campagna di monitoraggio delle concentrazioni di radon estesa a luoghi di lavoro, civili abitazioni, scuole, ospedali; i risultati delle misure – eseguite con strumenti di alta precisione e svolte da un gruppo di lavoro di cui fanno parte ingegneri ambientali, ingegneri chimici, chimici, biologi e geologi – saranno rese note e pubbliche nel corso di convegni e mediante stampa specializzata.

Dott. Ing. Andrea Alessandro MUNTONI

Fonte: http://www.ingegnereambientale.com

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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